Camera

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. . .

Data: 18/10/2011

. . . di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione.
C. 4492 Realacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame di una proposta di legge finalizzata a promuovere la qualità architettonica e a modificare la disciplina della progettazione attraverso una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e di altre disposizioni.
Fa presente che nel prosieguo darà brevemente conto del contenuto della proposta di legge, che è stata firmata da deputati di maggioranza e di opposizione e la cui finalità è quella di creare un mercato della progettazione più aperto.
In particolare, l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta i principi generali di promozione della qualità architettonica, cui dovranno adeguarsi le regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.
L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 3 contiene una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, in relazione al sistema di affidamento degli incarichi di progettazione. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 84 del Codice volto a modificare la composizione della commissione giudicatrice in caso di concorsi di idee o di progettazione. Il comma 1, lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'articolo 91 del Codice mediante la riduzione da 100.000 a 40.000 euro della soglia per l'affidamento dei servizi di progettazione al di sopra della quale si applicano le procedure di evidenza pubblica dettate dal Codice, e al di sotto della quale devono essere rispettati i principi comunitari a tutela della concorrenza, con invito ad almeno cinque operatori e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice. Eventuali deroghe devono essere motivate da ragioni di necessità e urgenza e autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera b), n. 3), mediante la riscrittura del comma 5 dell'articolo 91, viene resa obbligatoria l'applicazione della procedura del concorso di progettazione o di idee nei casi in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori rilevanti sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico. Il comma 1, lettera b), n. 4), aggiunge, quindi, un periodo al comma 8 dell'articolo 91 del Codice, in base al quale eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione o progettazione di lavori pubblici sono attribuibili solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e successiva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP). Il comma 1, lettera b), n. 5), aggiunge un comma 8-bis all'articolo 91, secondo cui per la preparazione e gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto di progettisti esterni alla pubblica amministrazione selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 91. Il comma 1, lettera c), provvede a riscrivere il comma 5 dell'articolo 99 del Codice che disciplina l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, al vincitore del concorso, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando. Una norma analoga viene poi dettata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, che prevede, per i concorsi in due gradi, l'affidamento, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. La stessa lettera e) prevede altresì che l'affidamento avvenga mediante procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso.
Tornando al nuovo testo del comma 5 dell'articolo 99 introdotto dal comma 1, lettera c), rileva, quindi, che tale lettera introduce altresì un periodo in base al quale se il vincitore del concorso non è in possesso dei requisiti previsti dal bando può egualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e di responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante. Il comma 1, lettera d), aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 101 del Codice al fine di chiarire che i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture, stabiliti dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ai sensi del medesimo comma 2, sono indicati nel bando al solo scopo di individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non possono costituire criteri di ammissione al concorso.
Osserva, poi, che per quanto riguarda l'articolo 4, tale articolo provvede alla determinazione dei fattori ponderali da assegnare ai criteri stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda ad apportare le modifiche al comma 5 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. In proposito, segnala l'opportunità di valutare la portata di tale disposizione alla luce del sistema delle fonti, considerato che si tratta di una norma volta a modificare indirettamente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 5 dispone che le regioni possono prevedere norme di incentivazione in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione.
L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo dei giovani architetti, cui sono iscritti gli architetti di età inferiore a 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'iscrizione ha durata annuale, rinnovabile ove sussistano i requisiti. Lo stesso articolo prevede che l'attività e il profilo degli studi inseriti nell'Albo dei giovani architetti sono pubblicizzati nel sito internet del Ministero.
L'articolo 7, che prevede una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici, al comma 1, lettera a), dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 del Codice che disciplina il caso in cui l'appalto integrato abbia ad oggetto, «previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice». Il comma 1, lettera b), introduce un comma 2-bis all'articolo 53 ai sensi del quale il ricorso all'appalto integrato basato sul progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice è ammesso al verificarsi di talune condizioni, tra le quali quelle di riguardare: lavori di importo inferiore a 500.000 euro; lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro. Il comma 1, lettera c), provvede alla riscrittura del comma 3-bis al fine di rendere non più opzionale ma obbligatoria l'indicazione nel bando di gara, da parte della stazione appaltante, delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali da parte del progettista.
L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici abrogando la categoria dei cosiddetti progettisti «interni» alle amministrazioni aggiudicatrici e individuando un nuovo riparto di competenze nel senso di affidare ai soggetti esterni la redazione della progettazione nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di attribuire le attività di programmazione dei lavori pubblici alle amministrazioni aggiudicatrici.
L'articolo 9 novella l'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici prevedendo l'obbligo di predisposizione del documento preliminare alla progettazione per ogni opera inserita nel programma triennale dei lavori.
L'articolo 10 dispone controlli e sanzioni finalizzate a rafforzare l'obbligo di realizzazione di un progetto selezionato attraverso un concorso di progettazione.
In conclusione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni più propriamente politiche. La prima considerazione è che la proposta di legge, la quale si pone l'obiettivo sicuramente condivisibile di aprire il mercato della progettazione, richiede, per il suo contenuto articolato e per il rilievo delle disposizioni in essa contenute (alcune delle quali incidono in modo rilevante su istituti e norme del Codice dei contratti pubblici), di essere attentamente esaminata e approfondita dalla Commissione in una interlocuzione con il Governo.
In tal senso, nel sottolineare l'importanza dello svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di approfondire anche l'eventuale impatto delle disposizioni contenuti nella proposta di legge in esame, prospetta fin d'ora l'esigenza di muoversi entro un percorso che contemperi il citato obiettivo di apertura del mercato con la necessità di mantenere stabilità al quadro normativo vigente e con l'ulteriore necessità di interventi di semplificazione, e non di appesantimento, della legislazione e delle procedure amministrative che regolano il settore dei lavori pubblici.
Fa presente, infine, che risultano in corso di esame al Senato proposte di legge recanti un contenuto analogo a quello della proposta di legge in titolo e, per tale ragione, ritiene necessario attivare la procedura delle intese tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD), ai fini delle necessarie intese con il Senato, fa notare come l'iter presso l'altro ramo del Parlamento del progetto di legge di contenuto analogo a quello del provvedimento in titolo sembrerebbe ormai fermo da oltre due anni.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e riservandosi di rappresentare al presidente della Commissione la necessità di attivare la procedura delle intese di cui all'articolo 78 del regolamento della Camera sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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TommasoFoti
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