Camera

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Data: 22/07/2009

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La Commissione inizia l'esame.
Tommaso FOTI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, assegnata in sede legislativa alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, e sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Segnala, al riguardo, che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto legge n. 78 del 2009, cosiddetto decreto legge anti-crisi, attualmente all'esame dell'Assemblea, sul quale la Commissione ha già espresso il prescritto parere. Rispetto al citato articolo una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto legge anti-crisi la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo - decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari -, viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento. Nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli. Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. Ricorda, quindi, che il capo II provvede alla proroga al 31 ottobre 2009 delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia e le relative autorizzazioni di spesa, nonché, norme sul personale, in materia penale e contabile. Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria, alla convalida degli atti e all'entrata in vigore del provvedimento. Ricorda, inoltre, che sono stati trasmessi 13 emendamenti e due articoli aggiuntivi riferiti al testo in esame. In particolare, l'emendamento Evangelisti 1.1 aumenta l'autorizzazione di spesa relativa alle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, portandola da 28 milioni di euro a 50 milioni e prevedendo che la relativa copertura sia assicurata attraverso la riduzione della dotazione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011 e destinato alla concessione di contributi statali per interventi di risanamento e di recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Proprio in ragione delle finalità a cui è chiamato il predetto Fondo, che interessano le competenze della Commissione Ambiente, ritiene di dover esprimere parere contrario su tale emendamento. Segnala, inoltre il contenuto dell'emendamento 1.2 dei relatori, secondo il quale il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, anche in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché dell'articolo aggiuntivo Ascierto 5.02, il quale riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, rilevando che gli altri emendamenti presentati non rivestono profili che attengono alla competenza della Commissione.Formula, quindi, la proposta di parere (vedi allegato 5), auspicandone l'approvazione.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

ALLEGATO 5
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2602 Cirielli ed emendamenti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La VIII Commissione, esaminata la proposta di legge n. 2602, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

esprime sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE


sull'emendamento 1.1 Evangelisti:
PARERE CONTRARIO
sui restanti

emendamenti ed articoli aggiuntivi:
NULLA OSTA

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TommasoFoti
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