La Commissione inizia l'esame.
Tommaso FOTI (PdL), relatore, avverte che il provvedimento d'urgenza in esame, composto inizialmente di 45 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, tanto è vero che oggi il testo si compone di 53 articoli. Dichiara che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono esigui. Rileva, tuttavia, che questo non è il primo provvedimento - né sarà l'ultimo - che i vari Governi hanno dovuto emanare negli ultimi anni (l'ultimo, in ordine di tempo, è stato il decreto-legge n. 248 del 2007, emanato dal Governo Prodi) per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Rileva coma l'enorme complessità della legislazione nel nostro Paese, la farraginosità, in alcuni casi, delle procedure regolamentari, le disfunzioni e la lentezza delle pubbliche amministrazioni nella modernizzazione della loro azione e delle loro strutture, di fatto, impongono di ricorrere alla decretazione d'urgenza per dare risposta alle esigenze concrete di cittadini e imprese di vedere differita l'entrata in vigore di alcune disposizioni o di prorogare la vigenza di altre. Detto questo in termini generali, osserva che per quanto riguarda le materie che più direttamente ricadono nella competenza della Commissione, il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni, per la gran parte di segno positivo, che passo ad illustrare per sommi capi. Il comma 2-bis dell'articolo 2 riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguenza di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia. I commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29, introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento. Sul piano politico, invece, segnala i giudizi positivi degli operatori del settore e di Confindustria, secondo cui la nuova disposizione consentirà un incremento degli investimenti: soltanto Autostrade per l'Italia parla di 1,5 miliardi di investimenti aggiuntivi). Al riguardo segnala che l'articolo 3 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto «decreto anticrisi»), nel prevedere la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli aumenti dei pedaggi autostradali, aveva disposto che, entro il 30 aprile 2009, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, sarebbero state approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento. Sotto questo profilo le modifiche in esame dovrebbero intendersi come finalizzate a realizzare, in tutto o in parte, gli scopi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 1-septies dell'articolo 29 modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007 prorogando al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007. Il comma 1-octies dell'articolo 29 differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione europea avendo individuato fra le priorità della politica energetica dei Paesi UE le azioni per l'efficienza energetica degli edifici, appare logico prevedere, nel caso di inerzia dei comuni entro il suindicato termine, una sanzione. Il comma 1-terdecies dell'articolo 29 dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento. Il comma 1-quaterdecies dell'articolo 29 prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei vari contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008. Il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 29, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 e provvede a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al decreto ministeriale lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari. L'articolo 30 differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine - previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2008 - per l'adozione del decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione e degli ulteriori criteri per l'attuazione del decreto n. 116 del 2008. L'articolo 38, novellando l'articolo 159, comma 1, del Codice del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009. Ricorda che su questo punto la Commissione ha recentemente approvato una specifica risoluzione che qui si vede accolta. Il comma 16-undecies dell'articolo 41 prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni, stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, riguardanti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni. Il comma 16-duodecies dell'articolo 41 reca due novelle all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetto legge sull'equo canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo. Il comma 16-quinquiesdecies dell'articolo 41, al fine di permettere lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008. Il comma 7-bis dell'articolo 42 proroga al 30 novembre 2009 il termine per il versamento che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali (per gli anni 2002-2006) degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario, in situazione di crisi aziendale, aventi almeno una sede operativa nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002. L'articolo 44-bis prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del D.A.P., è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario. Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo; per la loro realizzazione, inoltre, saranno seguite le procedure acceleratorie previste dal Codice degli appalti.In conclusione, ritiene necessario ribadire anzitutto le considerazioni politiche svolte all'inizio della relazione in ordine alla fondatezza e all'urgenza delle ragioni che sono alla base del decreto-legge in esame, tenuto conto in particolare «della necessità di consentire - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento - una più concreta e puntuale attuazione degli adempimenti normativi, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario». Propone, quindi, che la Commissione si esprima, nella seduta odierna, favorevolmente sul provvedimento in esame, illustrando la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (vedi allegato)
. . .
ALLEGATO
DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.
La VIII Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2198, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», approvato dal Senato, esprime
con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad integrare le norme che subordinano il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel senso di prevedere in un successivo provvedimento d'urgenza una norma sanzionatoria per i comuni che non adegueranno i propri regolamenti, eventualmente prevedendo la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi ovvero alla nomina di commissari ad acta. Ciò ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
