Camera

Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale. Atto n. 572

Data: 19/12/2005

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 dicembre 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, dopo l'avvio nella scorsa settimana dell'esame in Commissione dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 308 del 2004, le Commissioni VIII della Camera e 13a del Senato hanno svolto congiuntamente un ciclo di audizioni informali, conclusosi in data odierna, che ha consentito di acquisire significativi elementi conoscitivi sul provvedimento in titolo.
Segnala pertanto che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta odierna dovrebbe essere dedicata a fare il punto sugli elementi emersi dalle audizioni e sul complesso degli aspetti generali del provvedimento. In base alle ipotesi prospettate nella precedente seduta, rileva peraltro che, anche al fine di consentire un ordinato svolgimento della discussione, il prosieguo dell'esame potrebbe essere articolato in modo da focalizzare, almeno tendenzialmente, l'attenzione della Commissione sulle singole parti in cui è suddiviso lo schema di decreto, ferma restando, a termini regolamentari, la facoltà per i singoli deputati di svolgere un solo intervento di carattere generale nel corso dell'esame ed essendo conseguentemente affidato ai gruppi il compito di organizzare tali interventi nel senso in precedenza indicato.

Giuliana REDUZZI (MARGH-U), intervenendo per una richiesta di natura preliminare, rileva l'opportunità di acquisire il parere che risulterebbe essere stato espresso dall'Istituto Superiore di Sanità sul provvedimento in esame, atteso che esso potrebbe contenere elementi di particolare interesse per lo svolgimento dell'istruttoria parlamentare.

Pietro ARMANI, presidente, assicura che la presidenza, secondo quanto testé richiesto, si attiverà per l'acquisizione del parere dell'Istituto.

Tommaso FOTI (AN), relatore, osserva preliminarmente che il ciclo di audizioni informali, svolte congiuntamente con la 13a Commissione del Senato, ha consentito di evidenziare, in taluni casi, elementi di indubbio interesse per il prosieguo dell'esame. Ritiene, tuttavia, che la Commissione non debba tenere conto di alcune osservazioni di carattere ideologico formulate da taluni soggetti intervenuti, che risultano a suo avviso strumentali e, a volte, persino in contraddizione con il testo in esame. Nel constatare che in gran parte delle audizioni svolte è stato lamentato il metodo seguito dal Governo per il coinvolgimento dei soggetti interessati, auspica che in futuro sia adeguatamente e specificamente definito «a monte» il metodo di consultazione nella predisposizione di analoghi atti, al fine di non deludere le aspettative di soggetti che svolgono anche ruoli di particolare rilievo nel settore ambientale e, più in generale, in ambito istituzionale.
Rilevata l'opportunità di una valutazione attenta da parte del Governo in ordine alle questioni che emergeranno nel prosieguo dell'esame, ritiene che la Commissione nella sua interezza debba assumere un atteggiamento responsabile e contribuire fattivamente all'istruttoria in corso. Ritiene, infatti, che alcune considerazioni emerse nel corso dell'audizioni debbano essere ricondotte alla loro reale portata: ciò vale per le supposte violazioni della normativa comunitaria, nonché per i profili di criticità in ordine alla compatibilità costituzionale o per eccesso di delega. Reputa, pertanto, di estrema utilità lo svolgimento di un'istruttoria seria da parte della Commissione, che eviti ogni strumentalizzazione. Analoghe considerazioni valgono per l'istituzione dell'Autorità per i servizi idrici e i rifiuti, considerato che l'istituzione di autorità in tale ambito è ravvisabile nelle legislazioni regionali: non può parlarsi di «anomalia» in questo caso quando, ad esempio, la stessa Regione Emilia Romagna ha previsto l'istituzione di un'Autorità di vigilanza per i servizi idrici e per la gestione dei rifiuti urbani. Anche con riferimento al ciclo di gestione dei rifiuti, ricorda che nella precedente legislatura si tentò di revisionare il decreto legislativo n. 22 del 1997, provvedendo all'introduzione di una nuova definizione di rifiuto; in quella occasione, tuttavia, non sembrerebbero essere state effettuate o richieste consultazioni sulla materia.
Con riguardo alla bonifica dei siti inquinati, ritiene ingenerose le critiche di coloro che si stanno opponendo alla nuova disciplina prevista, visto anche che alcune agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, tra cui quella toscana, hanno promosso tavoli tecnici per la definizione di linee guida sull'analisi del rischio, che lo schema di decreto legislativo in esame considera con particolare attenzione. Nel rilevare, poi, l'opportunità di raccogliere in un unico atto tutte le modifiche alla legislazione ambientale vigente, segnala che l'inserimento di norme in materia di aree protette avrebbe consentito di identificare l'atto in esame come un vero e proprio «codice ambientale»; ritiene quindi che, con la mancata attuazione di tale parte della legge di delegazione, il Governo non abbia colto un'importante occasione di riordino del settore.
Nel dichiararsi, infine, disponibile a valutare le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, auspica una partecipazione effettiva e costruttiva al dibattito da parte dei componenti della Commissione, che non sia limitata alla partecipazione dei soli deputati realmente interessati al provvedimento.

Francesco BRUSCO (FI), nel riservarsi di intervenire più approfonditamente sul merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, rileva l'opportunità di un chiarimento preliminare del Governo in ordine alle ragioni per le quali, nello schema di decreto legislativo, non sono state inserite disposizioni in materia di aree protette, atteso che l'opportunità di prevedere modifiche alla disciplina vigente in tale ambito era stata ravvisata anche nel corso dell'esame della legge di delegazione.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI osserva che, di fatto, non esistono ragioni precise per il mancato inserimento della normativa sulle aree protette nel provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia preferito affrontare argomenti di maggiore complessità dal punto di vista normativo. A suo avviso, quindi, non ci sono state le condizioni per la definizione di modifiche alla normativa vigente in materia di aree protette, considerato anche che i «principi cardine» della legislazione in tale ambito sembrano avere, allo stato, una formulazione soddisfacente.

Fabrizio VIGNI (DS-U) reputa utile, in primo luogo, fare il punto sulla situazione determinatasi alla fine del ciclo di audizioni informali. A suo avviso, infatti, non si può ignorare, per un verso, l'esito delle audizioni medesime e non si può trascurare, per altro verso, quanto accaduto in sede di Conferenza unificata. Tali due fattori e il buon senso dovrebbero suggerire al Governo un ripensamento dell'iter del provvedimento, prospettando addirittura il ritiro del testo all'esame della Commissione, che sta suscitando una quasi unanime contrarietà a tutti i livelli. Fa presente che la maggior parte dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni ha lamentato il mancato coinvolgimento nella definizione del provvedimento, contrariamente a quanto previsto esplicitamente dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 308 del 2004. Non è stato, altresì, rispettato l'accordo tra Stato e regioni dell'ottobre 2001, con il quale si era convenuto di collaborare in maniera paritetica e continua nella predisposizione dei provvedimenti attuativi delle prospettate deleghe legislative.
Fa presente, inoltre, che dalla maggior parte delle audizioni è emersa anche una sorta di «bocciatura» del merito del provvedimento. Salvo parziali apprezzamenti da parte di Confindustria, la restante parte del mondo produttivo ha espresso un parere critico, mentre i rappresentanti dei servizi hanno enfatizzato le ricadute negative sulla gestione dei rifiuti e dell'acqua conseguenti all'entrata in vigore della disciplina contenuta nel provvedimento. Nel sottolineare che le considerazioni emerse non sono riconducibili alla difesa di interessi settoriali, bensì al rischio di un abbassamento dei livelli di protezione ambientale, segnala il parere critico espresso anche da parte delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali, cui va aggiunto l'appello, rivolto da parte di scienziati e intellettuali al Presidente della Repubblica, che mette in guardia dal rischio di compromettere la normativa ambientale e i relativi livelli di tutela. Si registra, inoltre, una «rottura» dei rapporti istituzionali tra il Governo e gli enti territoriali interessati, che attesta una situazione particolarmente preoccupante, atteso che in questo caso non si tratta di soggetti portatori di singoli interessi, quanto piuttosto di istituzioni che svolgono funzioni rilevanti in materia di governo del territorio. Al riguardo, ricorda le numerose pronunce della Corte costituzionale, che - a suo giudizio - hanno sottolineato la stretta connessione tra la materia ambientale e quella del governo del territorio, invocando in questo ambito l'applicazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni. Considerato che tutte le regioni, anche non appartenenti a formazioni politiche di opposizione, hanno espresso disapprovazione nei confronti del metodo applicato dal Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, ritiene che non si possa ignorare il vulnus istituzionale che si è aperto nei rapporti tra Stato e regioni.
Osserva, dunque, che le regioni, nel reputare «inemendabile» l'impianto normativo del provvedimento in esame e preannunciando il ricorso alla Corte costituzionale, chiedono una riapertura del confronto con il Governo al fine di ridiscutere i contenuti dello schema di decreto legislativo.
Per quanto concerne il merito del provvedimento, fa quindi presente che il testo contrasta con numerose direttive comunitarie; ne consegue che l'entrata in vigore delle norme in esso contenute aggraverebbe la situazione determinata dalle procedure di infrazione già avviate da parte della Commissione europea contro lo Stato italiano in materia ambientale. Ritiene, inoltre, che il provvedimento violi i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, considerato che tra i principi non si prevede, ad esempio, l'istituzione di una autorità nel settore delle acque e dei rifiuti. Segnala, altresì, l'incostituzionalità dello schema di decreto legislativo, che stravolge l'assetto delle competenze definite a livello costituzionale dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché nel decreto legislativo n. 112 del 1998. Rileva che la nuova normativa indebolirebbe i livelli di tutela ambientale tuttora vigenti, determinando altresì confusione e incertezza per gli operatori economici. A suo avviso, il provvedimento in esame provvede a smantellare la legislazione ambientale, per l'impostazione fortemente centralistica su materie nelle quali si dovrebbe, invece, applicare una logica di cooperazione tra tutti i livelli istituzionali. Dalle nuove disposizioni deriverebbe una sovrapposizione di funzioni e una compressione di competenze attribuite a livello locale, posto che verrebbe rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche nell'ambito gestionale, a dispetto del principio di sussidiarietà costituzionalmente tutelato.
Ritiene che il provvedimento in esame non rappresenti un testo unico, quanto piuttosto un mero assembramento di vari testi, atteso che non si ravvisa un corpus unitario di norme. Per quanto riguarda la difesa del suolo e la tutela delle acque, ritiene poi che lo schema di decreto legislativo non provveda a integrare i differenti ambiti, come invece sarebbe stato auspicabile; anche in questo caso, si assiste di fatto a una ingiustificata compressione della sfera delle attribuzioni regionali in un settore che rappresenta il cuore della politica di governo del territorio, che rischia di vanificare gli sforzi intrapresi dagli enti territoriali e dalle autorità di bacino per la gestione delle risorse idriche. Sottolinea, quindi, il processo di accentuata burocratizzazione conseguente a un rafforzamento del ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, posto che le autorità di bacino vengono soppresse e, in loro sostituzione, vengono istituite autorità distrettuali di derivazione ministeriale. Reputa estremamente grave che il testo in esame proponga sei differenti tipologie di piani di difesa del suolo e di tutela ambientale, che rischia di ingenerare confusione e vanificare il faticoso lavoro di pianificazione svolto in questi anni per attuare i precetti della legge n. 183 del 1989; al riguardo, ricorda che nella precedente legislatura la Commissione bicamerale per la difesa del suolo ha svolto un eccellente lavoro indicando le modifiche puntuali da apportare alla legge, al fine di rendere più efficace le norme in essa contenute. La via scelta dallo schema di decreto legislativo in esame è, invece, un'altra. Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento al settore dei rifiuti, in cui si sono comunque conseguiti in questi anni risultati importanti; nella consapevolezza che in tale settore permangono elementi di criticità che suggerirebbero un intervento legislativo, fa presente che la configurazione di un sistema centralizzato, da un lato, e la nuova definizione di rifiuto, dall'altro, di fatto sottraggono alla fase di verifica e di controllo pubblico una consistente quantità di rifiuti, rischiando peraltro di fare arretrare i progressi compiuti nella raccolta differenziata. Dopo aver illustrato i profili problematici derivanti dalle norme sulla bonifica dei siti inquinati e le perplessità derivanti dalla nuova disciplina degli accordi di programma, rileva la totale assenza di interventi per il miglioramento dell'aria e per combattere il fenomeno delle polveri sottili, come pure misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e disposizioni sugli impianti soggetti a IPCC e sugli inceneritori.
In conclusione, alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni informali e di quanto verificatosi in sede di Conferenza unificata, ribadisce l'opportunità di un ripensamento da parte del Governo e di un ritorno al confronto con gli enti territoriali interessati, che a suo avviso non significherebbe - peraltro - una rinuncia all'esercizio della delega.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



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