Numero: 936
Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di riscosio-ne dei contributi di bonifica
ONOREVOLI COLLEGHI ! - L'esazione dei contributi di bonifica, dovuti dai proprietari di beni immobili, sia urbani sia rurali, ai consorzi di bonifica, è tuttora disciplinata dall'articolo 21 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, "Nuove norme per la bonifica integrale". Secondo tale disposizione, "I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbli-che di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette."
Non si ravvedono ragioni oggettive che giustifichino il permanere di un simile privilegio - tale definito dal legislatore, come testé visto - in capo ai consorzi di bonifica. Va infatti rilevato che l'assimilazione dei contributi di bonifica ai tributi è sempre stata ritenuta, in giurisprudenza come in dottrina, parziale, e in buona sostanza ricondotta esclusivamente al citato articolo. Si tratta di una disposizione che colloca in posizione anomala i consorzi di bonifica rispetto a qualsiasi altro simile organismo e costituisce un infondato vantaggio nell'esazione dei crediti attraverso ruoli, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato e non, invece, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata variamente definita e inquadrata.
Si propone pertanto, per ragioni di ovvia eguaglianza in materia di crediti e debiti, la soppres-sione dell'articolo di legge che consente di esigere il pagamento dei contributi di bonifica mediante norme non conferenti alla loro natura. Trattandosi di disposizione ininfluente sul bilancio dello Sta-to, non necessita di alcuna indicazione finanziaria.
1. L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è soppresso.
