Camera

Disposizioni in materia di contributi affidamento servizi aassociazioni di protezione ambientale

Data: 08/05/2006
Numero: 549

"Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale"


RELAZIONE


Onorevoli Colleghi!
La Camera dei Deputati, nella seduta del 5 maggio 2004, ebbe ad approvare la presente Proposta di Legge, recante "Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale", successivamente esaminata dall'Aula del Senato nelle sedute del 7 e 12 luglio 2005, senza peraltro che detto ramo del Parlamento abbia poi provveduto ad approvarla in via definitiva.
Si premette che un ruolo rilevante, di forte spessore istituzionale, alle associazioni ambientaliste è assegnato dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, che, si ricorda, è la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Detta Legge dispone che le associazioni di protezione ambientale possono essere riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, se in possesso di tre requisiti essenziali: avere diffusione nazionale o essere presenti in almeno cinque regioni; avere nello statuto adeguate finalità programmatiche ed un ordinamento democratico; svolgere con continuità un'azione che abbia una certa rilevanza esterna.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di individuare, come interlocutore autorevole, e giustamente privilegiato, per le politiche ambientali prodotte da Governo e Parlamento, tutte le associazioni riconosciute, alle quali con questo provvedimento legislativo vengono riconfermati il ruolo storico e la funzione sociale e politica che esse hanno indubbiamente avuto ed hanno sviluppato nel corso di questi anni ed ancor prima dell'istituzione del Ministero dell'ambiente.
La proposta di legge in esame vuole far fare un salto di qualità ai rapporti tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente, al fine di elevare il ruolo educativo e formativo delle stesse.
Nel campo dei finanziamenti disposti dalla legge n. 59 del 1987, articolo 6, e successivi decreti ministeriali (giugno 1987, settembre 1988 e novembre 1989) si prevede, rispettivamente, il finanziamento di programmi finalizzati, proposti dalle associazioni ambientaliste, nonché le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà ad esse attribuite (articolo 18 della legge n. 349 del 1986). Attualmente, la normativa vigente non prevede erogazione di fondi statali sotto forma di veri e propri contributi alle attività delle associazioni.
Le risorse devolute alle associazioni si configurano come controprestazione a titolo oneroso a fronte di prestazioni di servizi previsti da convenzioni o accordi di programma stipulati fra associazioni e Ministero dell'ambiente, variabili di anno in anno.
Tale situazione dimostra, quindi, che nel passato vi è stata grande discrezionalità da parte del Ministero competente; uno degli obiettivi della proposta di legge in discussione è disciplinare in modo trasparente l'accesso ai finanziamenti.
Nel merito, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'ambiente promuove e favorisce l'attività delle associazioni di protezioni ambientale a carattere nazionale, riconosciuta dalla legge n. 349 del 1986; il comma 2 prevede da parte del Ministero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi per la tutela e l'informazione ambientale.
Queste disposizioni non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario vigente in quanto, per la loro natura, le associazioni ambientaliste non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87, parte I, del Trattato della Comunità Europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dallo Stato che sotto qualsiasi forma favoriscono imprese falsando la concorrenza.
Anzi, con la decisione n. 466/2002/CE del 1° marzo 2002, è stato deciso un programma di azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni non governative operanti principalmente nel campo dell'attività di protezione ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione.
Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 si stabilisce che le associazioni che beneficiano dei contributi saranno tenute a presentare ogni anno al Ministero un rendiconto sulla utilizzazione delle risorse percepite, mentre la mancata presentazione del rendiconto comporterà il divieto di accedere per i successivi tre anni ai contributi statali.
Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministero saranno definiti tipologie di progetti e servizi che possono beneficiare dei contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare. Al comma 6 si prevede che lo schema di decreto di cui al comma precedente è trasmesso alle Camere per il relativo parere da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
L'articolo 2 dispone in merito alle modalità di affidamento, da parte del Ministero, dei servizi alle associazioni; viene previsto che, qualora se ne ravvisi la necessità, per il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, possono essere affidati alle associazioni servizi mediante procedure di evidenza pubblica, anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995 che, infatti, prevede l'appalto per un valore stimato uguale o superiore al controvalore di euro 214.326.
L'articolo 3 prevede, infine, che il Ministero indichi l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni, il loro stato di utilizzo e l'attuazione dei programmi cui essi fanno riferimento nella relazione sullo stato dell'ambiente che viene presentata ogni due anni al Parlamento, secondo il dettato del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1986.




PROPOSTA DI LEGGE


Articolo 1

(Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale)


1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni di cui al citato comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.
3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 presentano annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
4. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3 comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.
6. Lo schema del decreto di cui al comma 5 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.



Articolo 2

(Affidamento di servizi)


1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, può ricorrere, qualora ne ravvisi l'assoluta necessità ai fini del rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza, a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.


Articolo 3

(Relazione al Parlamento)



1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati concessi.

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TommasoFoti
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