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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Data: 29/04/2008
Numero: 152-cancel

Legge 6 febbraio 2009, n. 6Pubblicata sulla G.U. n. 6 del 17 febbraio 2009

RELAZIONE


Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La gravità dei fenomeni di smaltimento illegale dei rifiuti e il ruolo assai significativo svolto in questo campo dalla criminalità organizzata (evidenziato dall'ampia documentazione prodotta da vari organismi istituzionali, come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, gli uffici giudiziari e le associazioni ambientaliste, in particolare Legambiente) non potevano non essere oggetto di particolare attenzione e analisi da parte del Parlamento.Nel corso delle sue pregresse attività, la Commissione parlamentare di inchiesta in questione ha potuto verificare uno scenario ancora più grave e preoccupante di quello inizialmente ipotizzato dalla Commissione stessa. I sopralluoghi svolti, in particolare nelle regioni meridionali, hanno evidenziato un'estesa illegalità, caratterizzata in alcuni ambiti territoriali da situazioni di vera e propria emergenza.Le audizioni svolte hanno consentito di acquisire, soprattutto dagli uffici giudiziari maggiormente impegnati nelle indagini sui traffici illegali delle cosiddette «ecomafie», ulteriori e preoccupanti riscontri circa la penetrazione della criminalità organizzata nelle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia. La Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione potrà dunque proseguire proficuamente il lavoro svolto nelle precedenti legislature, al fine di svelare gli intrecci e le coperture, anche di carattere politico, che hanno consentito l'espandersi e l'arricchirsi di quella che è stata chiamata la «Rifiuti Spa». Per questi motivi si ritiene opportuno riproporre anche nella XVI legislatura l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.In particolare, l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto di intervento.L'articolo 2 ne determina la composizione.L'articolo 3 disciplina le testimonianze. L'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e di documenti.L'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto.L'articolo 6 ne disciplina l'organizzazione interna e in particolare prevede la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).


1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).


1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Testimonianze).


1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).


1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).


1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).


1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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