Camera

Modifica all'articolo 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi

Data: 27/01/2009
Numero: 2109-cancel

RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - Giustamente l'articolo 53 del codice penale prevede la non punibilità del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere al proprio dovere d'ufficio, fa uso delle armi o di altro mezzo di coercizione fisica pur di evitare la consumazione di alcuni specifici reati che destano grande allarme sociale. Tra questi, per pura dimenticanza del legislatore, non è stato compreso il reato di incendio, di cui all'articolo 423 del medesimo codice penale. Non può sfuggire a nessuno, infatti, il fatto che gli incendi e, ai fini che qui interessano, gli incendi boschivi, rappresentano da tempo un gravissimo pericolo: lo Stato, ogni anno, per il loro spegnimento impiega ingenti risorse umane ed economiche e l'attività di prevenzione richiede, soprattutto nel sud del Paese, sforzi davvero impensabili. L'approvazione della presente proposta di legge - che prevede l'inserimento del reato di incendio boschivo tra quelli già compresi nel citato articolo 53 del codice penale - consentirà, quindi, di colmare una grave lacuna dell'ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


1. Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale, dopo le parole: «disastro ferroviario,» sono inserite le seguenti: «incendio boschivo».

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Rassegna Stampa

TommasoFoti
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