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Norme in materia di contributi pensionistici dei lavoratori dipendenti con cariche sindacali

Data: 23/05/2006
Numero: 859

RELAZIONE


ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possano, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La disposizione si applica anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Il citato articolo 31 contiene anche una disposizione che prevede che il periodo di aspettativa sia considerato utile ai fini della determinazione della misura della pensione, ma ciò a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o degli enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie
di previdenza sostitutive della medesima assicurazione.
L'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finanziaria per il 2000, ha cancellato il privilegio derivante dall'applicazione dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1977, per coloro che ricoprono cariche elettive o altre funzioni pubbliche elettive.
Detto privilegio, invece e per contro, è stato inopinatamente preservato per coloro che ricoprono cariche sindacali.
La presente proposta di legge intende eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento conferendo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali la facoltà sì di beneficiare utilmente del periodo di aspettativa ai fini della determinazione della pensione, ma previa corresponsione a proprio carico dei contributi previdenziali dovuti all'INPS o all'ente, fondo, cassa o gestione per le forme obbligatorie di previdenza sostitutive.
In ragione delle motivazioni suesposte si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.



PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1


1. Ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, come individuate dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il versamento delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è dovuto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che matureranno a decorrere dall' 1 gennaio 2007.

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Rassegna Stampa

TommasoFoti
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