Camera

Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province

Data: 23/05/2006
Numero: 862

Disposizioni concernenti la soppressione dei consorzi di bonifica e l'attribuzione delle relative funzioni alle province

RELAZIONE


ONOREVOLI COLLEGHI! — E` da tutti pacificamente accettato il principio secondo cui si debba procedere a un'adeguata « potatura» degli enti pubblici e parapubblici operanti in Italia, sia per razionalizzare la burocrazia sia per effettuare i dovuti risparmi.
In tale prospettiva si rende opportuno rivedere istituti che avevano un tempo ragion d'essere ma che, con il trascorrere dei decenni, non di rado si sono burocratizzati e sono divenuti fonte di spese autoperpetuantesi, talora senza nemmeno opportuni controlli.
E` il caso dei consorzi di bonifica, disciplinati a tutt'oggi dalla cosiddetta « legge Serpieri », regio decreto n. 215 del 1933, che hanno dato - in passato - prova di saper sviluppare opere d'indubbia utilità
, contribuendo alla bonifica di vaste plaghe del territorio nazionale, ma che particolarmente
negli ultimi anni sono stati al centro di pesanti critiche, soprattutto da parte dei proprietari costretti a versare un'immotivata - e crescente - contribuzione a favore di tali enti.
Sono ben note le polemiche relative ad opere giudicate faraoniche, a spese effettuate senza alcun controllo da parte delle regioni o della Corte dei conti, alla presenza numericamente inconsistente
di contribuenti alle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, all'imposizione sempre più elevata nei confronti dei proprietari extragricoli, all'individuazione del tutto impropria di supposti « benefici » - poi sottoposti a contribuzione - di natura indiretta, perfino identificata con la salubrità dell'aria, al punto che si può parlare di « tassa sull'aria ».
Nel contempo, sempre più ardua e` risultata la collocazione di questi enti all'interno di un complesso meccanismo che - in tema di acque e di ambiente - vede fra gli altri agire comuni, aziende speciali, consorzi di comuni, comunità montane, province, aziende sanitarie locali, autorità di bacino, regioni, numerosi Ministeri, in uno scoordinato e talora, anzi, conflittuale intersecarsi di competenze e di burocrazia, di uffici e di centri decisionali, e anche di soggetti impositori, che richiede un
disboscamento lucido, repentino, razionale.
Altrimenti si continuerà ad assistere al perverso fenomeno della burocrazia che inventa nuovi compiti ad un solo fine: mantenere se stessa a spese dei contribuenti.
Si propone pertanto di addivenire, in termini di tempo tanto delimitati quanto ristretti, alla soppressione dei consorzi di bonifica, trattandosi di enti anacronistici che hanno ultimato il loro compito.
Provvederanno le regioni a legiferare in materia, delegando alle province le competenze e le funzioni attualmente in capo ai consorzi di bonifica e armonizzando la loro legislazione sulla base della legge n. 183 del 1989 (articolo 1). Il personale dei consorzi passera` alle dipendenze di regioni, province e comuni, sulla base di norme che le regioni emaneranno sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2). Per quanto concerne i finanziamenti, pare equo ed opportuno sopprimere (articolo 3) la contribuzione a suo tempo introdotta a sostegno dei consorzi di bonifica, atteso che le province già godono, per l'espletamento delle funzioni in materia ambientale, di uno specifico tributo a loro favore (vedi articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992).




PROPOSTA DI LEGGE


Articolo 1



1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.



Articolo 2


1. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi
dell'articolo 1.

2. Il personale che al momento dello scioglimento risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessita` degli enti.



Articolo 3


1. Con la soppressione dei consorzi di bonifica sono abrogate tutte le disposizioni regolanti la contribuzione dei consorziati. Le province finanziano le attività di difesa del suolo già svolte dai consorzi di bonifica attraverso il gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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TommasoFoti
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