Data: 17/07/2001
Numero: 1350
Soggetto: Primo firmatario
Relazione:
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si registra ormai da alcuni anni, il positivo diffondersi dei lavori in ambito sociale prestati da volontari alle dipendenze degli enti locali, ed in particolare modo dei comuni. Per lo svolgimento dell'attività detti volontari percepiscono periodicamente, a titolo di rimborso spese, modeste somme che, iniquamente, sono assoggettate a vari prelievi di tipo contributivo e fiscale.
Gli effetti della rappresentata situazione sono di tutta evidenza sia per i soggetti eroganti, sia per quelli percipienti. Gli enti locali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono, infatti, applicare le ritenute fiscali, tenere e conservare le contabilità relative al sostituto di imposta, nonché rilasciare a fine anno il certificato del sostituto di imposta.
I menzionati adempimenti gravano sui soggetti eroganti sia in termini organizzativi, sia per quanto riguarda i costi relativi che devono essere sostenuti e che, nella maggior parte dei casi, risultano di entità maggiore rispetto alle somme erogate.
L'obbligo per i volontari di dichiarare al fisco i rimborsi delle spese in questione induce una gran parte di loro ad abbandonare la meritoria attività svolta posto che, da una parte, rischiano di dover soggiacere ad un'imposizione fiscale più elevata e, dall'altra, appare fondato il timore del venire meno di taluni benefìci assistenziali e sanitari, a seguito del collocamento in una fascia di reddito non più soggetta a tutela.
La prospettata situazione finisce per mortificare i volontari impegnati che, in ragione della ""voracità"" del fisco, e non certo per libera scelta, si vedono, il più delle volte, costretti ad abbandonare un'esperienza unanimemente apprezzata. Eppure per risolvere la questione sarebbe sufficiente riconoscere ai volontari interessati un trattamento simile a quello che il fisco riserva ai titolari di proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.
In ragione di quanto evidenziato la presente proposta di legge prevede che il rimborso delle spese forfettarie, fino ad un valore massimo di lire 6 milioni annue, erogato a coloro che prestano lavoro in campo sociale alle dipendenze delle ONLUS e degli enti locali, non concorra a formare il reddito complessivo dei singoli percipienti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Rimborsi spese ed indennità corrisposti ai volontari)
1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche, ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo annuo di lire 6 milioni, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
2. Le indennità di trasferta, nel limite, ridotto alla metà, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria residenza.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo del maggiore gettito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
