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Privacy soft e codici fiscali europei per migliorare lo scambio dei dati

Data: 21/09/2004

Adozione di un codice fiscale europeo e maggiore libertàò negli scambi di dati. Sono questi i suggerimenti più interessanti offerti dalla relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, per il periodo aprile 2003-luglio 2004. Lo scambio di informazioni tra i paesi aderenti all'Ue, infatti, funziona egregiamente per i settori, quali l'iva, le accise e le dogane, caratterizzati da un'elevata armonizzazione delle normative nazionali.
Al contrario, nel settore delle imposte dirette, in cui sono stati finora realizzati limitati interventi di coordinamento delle legislazioni sostanziali, non esistono efficaci strumenti per lo scambio automatico di informazioni. E' basilare, pertanto, che i dati necessari siano sottoposti a una tutela meno intensa, sotto il profilo della riservatezza, rispetto a quella riconosciuta ad altri dati personali. E' necessario, inoltre, gettare le basi per la creazione di un organismo infracomunitario che elabori un quadro giuridico unitario e formi una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali all'interno della Ue. Lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto anche attraverso l'adozione di un codice fiscale unico a livello europeo.
Il risultato dell'indagine, che si è avvalsa del contributo dei maggiori esponenti del campo, ha permesso di appurare che lo scambio di informazioni fiscali a livello europeo può consentire il raggiungimento di un risultato di rilievo: la prevenzione dei comportamenti volti ad attenuare o ad escludere l'adempimento degli obblighi tributari, attraverso il ricorso a tecniche esclusive.
Scambio di dati e armonizzazione fiscale.
Il documento ha verificato la correlazione tra l'armonizzazione fiscale e lo scambio di dati, al fine di stabilire se la realizzazione di una rete integrata per lo scambio di informazioni a livello europeo presupponga l'esistenza di normative tributarie omogenee. In questo senso, se da un lato si è ribadita la necessità di uno scambio sistematico e diffuso, dall'altro si è affermato come ciò non presupponga necessariamente l'uniformazione delle discipline fiscali nazionali.
Raccolta dati e tutela della riservatezza.
L'indagine ha avuto anche modo di esaminare il rapporto tra la diffusione dei dati e la tutela della riservatezza. Interpellato in merito, il garante per la protezione dei dati personali ha peraltro sottolineato che, per la rilevanza sociale svolta dalla circolazione transnazionale dei dati fiscali, è possibile sottoporre tali dati ad una tutela molto più intensa sotto il profilo della riservatezza, rispetto a quella riconosciuta ad altri dati personali, mantenendo fermo i principi di necessità e proporzionalità ex art.3 del nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. E' pacifico, infatti, che costituisce un fattore di rilevante complicazione la disomogeneità delle normative esistenti in materia nei vari paesi europei, che sicuramente ostacola la creazione di una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali.
Creazione di un organismo infracomunitario.
Al fine di ovviare a questi problemi di interconnessione, nel corso dell'indagine è stata avanzata l'ipotesi di costituire un organismo infracomunitario con il compito di elaborare un quadro giuridico unico di riferimento per i vari stati. Si è infatti sottolineato come la mancanza di uniformità tra l'Italia e gli altri stati membri non riguarda solo le aliquote delle singole imposte, ma riguarda l'intero impianto fiscale. In particolare è stato evidenziato che l'ordinamento italiano si avvale di uno strumento, il codice fiscale, di cui non si avvalgono gli altri paesi, che permette di ricollegare la provenienza di tutta una serie di operazioni ad uno stesso soggetto giuridico. Sarebbe auspicabile, indica la relazione, l'adozione di tale codice a livello europeo, al fine di facilitare la creazione di una rete per lo scambio di dati fiscali in ambito europeo, come già evidenziato in una recente relazione Sogei.



CONCLUSIONI EVIDENZIATE:


-lo scambio delle informazioni fiscali a livello europeo è soddisfacente per i settori Iva, accise e dogane, ma del tutto insufficinete pe il settore delle imposte dirette;
-sottoporre il trattamento dei dati fiscali ad una tutela meno intensa sotto il profilo della riservatezza;
-creare un organismo infracomunitario unico per elaborare un quadro giuridico unico che possa creare una rete integrata per lo scambio dei dati fiscali all'interno della Ue;
-adozione del codice fiscale europeo al fine di facilitare la connessione dei dati fiscali all'interno dei paesi membri.

da Italia Oggi

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TommasoFoti
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