Regione (Archivio)

Odg all'oggetto 3453: la Regione non conceda benefit di alcun tipo a tutti i soggetti che promuovano il gioco d'azzardo in ogni sua forma

Data: 13/12/2016
Numero: 3714
Soggetto: Assemblea

Ordine del giorno correlato al progetto di legge oggetto assembleare n. 3453 

premesso che 

la "Disciplina dei beni regionali" contenuta nella legge regionale n. 10 del 2000 e dalle successive modificazioni, quali quelle previste dal progetto di legge oggetto assembleare n. 3453 , consente: 

• l'uso a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale con deliberazione della Giunta regionale a fronte del perseguimento di finalità di interesse collettivo e generale, anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12; 

• l'affidamento a enti locali della gestione dei beni immobili della Regione, per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo;

considerato che 

• tale possibilità costituisce un'importante opportunità per l'utilizzo del patrimonio regionale in un'ottica di promozione e di collaborazione con l'associazionismo; 

• la Regione persegue l'obiettivo di assicurare condizioni favorevoli alle misure di contrasto delle azzardopatie, con un'attenzione particolare alla prevenzione per categorie a e rischio e fasce giovanili 

impegna la Giunta regionale 

a prevedere che l'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale concesso a favore di organizzazioni ed associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 sia subordinato all'assenza negli stessi luoghi: 

- dell'esercizio di attività di gioco d'azzardo, anche attraverso slot machine e videolottery o altre forme di gioco previste dalla normativa vigente, anche mediante collegamenti web; 

- di materiali informativi o promozionali, recanti qualsivoglia forma di promozione o pubblicità di soggetti che operano nell'ambito del gioco d'azzardo o delle slot machine e videolottery o di tutte le forme di gioco previste dalla normativa vigente. a prevedere inoltre che in caso di affidamento a enti locali della gestione dei beni immobili della Regione, sia esplicitato l'impegno dell'ente affidatario di non locare o concedere gli immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Ordine del Giorno co-firmato.

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TommasoFoti
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