Numero: 4-01340 / Interrogazione a risposta scritta
Soggetto: MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Data Risposta: 04/04/2019
Per sapere – premesso che:
con l'entrata in vigore del regolamento dell'Ivass n. 40/2018, alcune imprese di assicurazione stanno impartendo alle agenzie istruzioni relative all'attività di « acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia del contratto offerto », invocando al riguardo l'articolo 58 del regolamento in questione. L'acquisizione di dette informazioni da parte dell'agente sarebbe finalizzata alla valutazione della coerenza della copertura assicurativa alle richieste ed esigenze manifestate dal contraente. Si tratta di un'attività sostanzialmente corrispondente a quella che nel Regolamento n. 5/ 2006 era finalizzata all'osservanza degli obblighi relativi alla « adeguatezza dei contratti offerti », tant'è che il detto concetto di adeguatezza è tuttora previsto tra gli obblighi a carico dell'agente (articolo 119/ter del codice delle assicurazioni);
si evidenzia che il ruolo di consulenza del distributore è valorizzato dalla direttiva europea sulla distribuzione assicurativa e la stessa Ivass ha precisato, nel documento di risposta alla pubblica consultazione, che l'impresa ha una funzione « di supporto a un'attività in cui il distributore assume un ruolo fondamentale e di cui è pienamente responsabile »;
vi sono casi in cui le istruzioni impartite dalle compagnie sono orientate alla raccolta di informazioni che esulano da quelle strettamente « utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto » (articolo 58 del codice delle assicurazioni). È il caso di alcuni formulari relativi alle polizze auto in cui sono richieste informazioni sulle proprietà immobiliari, sull'esistenza di mutui, sul reddito familiare, sull'attitudine ad effettuare acquisto di beni e servizi online, sul possesso di tablet e di smartphone e su altre materie estranee all'oggetto della copertura assicurativa. In taluni casi l'acquisizione di dette informazioni è addirittura vincolante per l'emissione della polizza;
è evidente la strumentale interpretazione che si fa della norma allo scopo di acquisire informazioni utili alla segmentazione dei clienti a fini di marketing. Per contro, è necessario che ciascun distributore valuti con attenzione la rispondenza dei formulari al richiamato principio della utilità e pertinenza delle informazioni da richiedere al cliente. Del resto proprio Ivass sostiene che: « il distributore valuterà caso per caso quali informazioni richiedere, in quanto pertinenti rispetto al tipo di rischio assicurato e alle caratteristiche del contraente » (riferimento: esiti pubblica consultazione — risposte Ivass — articolo 58 - regolamento n. 40/2018) –:
se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per quanto di competenza, affinché sia chiarito che il ruolo di supporto delle imprese assicuratrici all'attività professionale di consulenza del cliente svolta dall'agente si limiti a fornire indicazioni agli intermediari, senza che quest'ultime risultino vincolanti per gli intermediari stessi.
On. Tommaso Foti
RISPOSTA
Si risponde all'interrogazione in esame, anche sulla base delle valutazioni acquisite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, rappresentando quanto segue. L'interrogante segnala casi di imprese di assicurazione che orienterebbero la rete distributiva ad assumere dai clienti informazioni che esulano da quelle « utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto », giungendo a rendere vincolanti dette informazioni ai fini dell'emissione della polizza. L'Istituto di vigilanza, a riguardo, preliminarmente precisa che sino ad ora non risultano pervenute segnalazioni o reclami sulla tematica oggetto del sindacato ispettivo in parola. L'Autorità rappresenta, inoltre, che l'articolo 58 del Regolamento 2 agosto 2018 n. 40 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) – coerentemente con l'intero impianto normativa introdotto dalla Direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd) – valorizza il ruolo consulenziale del distributore, chiamato a proporre un prodotto adatto e coerente con le esigenze assicurative e previdenziali del contraente. Nel corso della fase precontrattuale, il distributore è infatti chiamato a verificare le necessità e le richieste del contraente al fine di individuare il prodotto più coerente con i bisogni da questo manifestati e a fornirgli tutte le informazioni sul prodotto stesso, utili a consentirgli di prendere una decisione informata. A tal fine le imprese sono chiamate, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 52 del precedente Regolamento 16 ottobre 2006 n. 5, a impartire istruzioni di supporto finalizzate ad agevolare la propria rete distributiva nell'acquisizione dei dati utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto, confermando in capo al distributore un ruolo fondamentale di cui è pienamente responsabile, così come è emerso in esito alla pubblica consultazione sul Regolamento n. 40, in ordine al contenuto dell'appena citato comma 3 dell'articolo 58. Il supporto dell'impresa, quale soggetto che conosce il prodotto per averlo realizzato, può indirizzare infatti la rete distributiva affinché siano acquisite, presso il contraente, le informazioni chiave per valutare l'adeguatezza del contratto offerto. In ogni caso, il distributore è libero di acquisire tutte le ulteriori informazioni che, nella circostanza concreta, appaiono necessarie per le valutazioni da effettuare. Contestualmente, l'articolo 68 del citato Regolamento 40 richiede ai distributori di adottare modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano. Sembra evidente che l'emissione della polizza non può essere condizionata all'acquisizione dal contraente di informazioni non necessarie e ulteriori rispetto a quanto richiesto per una corretta valutazione demands&needs, tanto più nel caso di coperture obbligatorie per legge e in considerazione del fatto che il contraente potrebbe rifiutarsi di fornire alcune notizie giacché attinenti alla propria sfera di riservatezza. In tale caso, prosegue l'istituto, il distributore non potrebbe nemmeno validamente invocare il disposto dell'articolo 58, comma 5 (ossia di aver dato avvertenza al contraente che il rifiuto di fornire alcune informazioni potrebbe pregiudicare la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze), trattandosi di indicazioni che non rientrano tra quelle elencate dal comma 2 dello stesso articolo ai fini della corretta valutazione demands&needs. L'Ivass conclude segnalando, altresì, che un comportamento dell'impresa teso a vincolare la rete di vendita all'acquisizione presso il contraente di informazioni palesemente ultronee ed esorbitanti rispetto alla tipologia del prodotto rispondente alle richieste del cliente – vincolando peraltro a tali informazioni l'emissione di una copertura assicurativa obbligatoria per legge – risulterebbe non conforme al dettato regolamentare e, pertanto, stigmatizzabile.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Dario Galli.
