Numero: 9/3656/51 / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 29/06/2022
Disegno di legge: S. 2598 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dal Senato) (A.C. 3656)
La Camera,
premesso che:
il testo in esame ha ad oggetto la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;
per conseguirà l'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari basati su strutture adeguate e destinate a rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine, sono stati avviati e programmati investimenti per realizzare opere strategiche;
in questo quadro assumono rilievo fondamentale le opere e i lavori che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano varie estensioni di territorio (cosiddetti « opere e lavori a rete ») da affidare tramite procedure ad evidenza pubblica; la realtà economica del nostro Paese è fatta di microimprese, piccole e medie imprese, che, tuttavia, rischiano di non riuscire a competere con altri operatori economici a causa del notevole valore di queste opere e di questi lavori; a tal fine, occorre che le procedure di gara siano strutturate in modo tale che la partecipazione delle imprese di cui al capoverso che ore se sia incoraggiata e favorita;
indicazioni in tal senso provengono anche dal diritto dell'Unione europea. In particolare, per il considerando n. 78 della direttiva 2014/21/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, è opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle piccole e medie imprese e, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti, anche su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle piccole e medie imprese;
in attuazione di tali previsioni, l'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che la stazione appaltante possa suddividere in lotti gli appalti pubblici; tuttavia, questa disposizione introduce una preferenza per la suddivisione in lotti, che non costituisce una regola inderogabile: la stazione appaltante può derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito (es. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857);
invece, per assicurate la massima partecipazione delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese appare opportuno rendere obbligatoria la regola della suddivisione in lotti, quantomeno per la realizzazione di opere e l'esecuzione di lavori che interessano varie aree del territorio nazionale,
impegna il Governo
a prevedere l'introduzione dell'obbligo per la stazione appaltante di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa, in caso di affidamento di opere e lavori cosiddetti « a rete » e lavori di manutenzione, di importo più rilevante (soprasoglia).
Ordine del giorno sottoscritto dai parlamentari: Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Osnato, Silvestroni, Rotelli, Zucconi, Galantino, Rachele Silvestri, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
Nella seduta del 29 giugno, stante il parere contrario del Governo, l'Ordine del giorno è stato respinto
DIBATTITO IN AULA
TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, com'è noto, il PNRR ha una componente di spesa rilevante per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici. Ora, è evidente che gli appalti che verranno a essere realizzati sono in gran parte appalti per opere oltremodo significative, che necessariamente impegneranno le migliori e più importanti società del settore. Vi è, però, un problema che appare evidente e cioè che, se non vi è una parcellizzazione di questi appalti, una suddivisione degli stessi al fine di favorire le piccole e medie imprese e la partecipazione delle stesse, rischiamo che, da una parte, in pochi operatori abbiano a far fronte a un insieme di lavori che non riuscirebbero ad assolvere e, dall'altra, di lasciare completamente fuori dal mercato una serie di imprese, che, invece, potrebbero positivamente contribuire a realizzare, nei tempi dovuti, i progetti che il PNRR va a finanziare; ciò soprattutto in considerazione del fatto che, per quanto riguarda l'Unione europea, ciò che farà fede, per non dover restituire i soldi che sono stati destinati all'Italia, sarà la conclusione e non l'appalto dei lavori. Questa è una questione che va affrontata per tempo, tenendo presente che già oggi vi sono difficoltà evidenti per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, anche atteso il costo che le stesse hanno registrato, in termini di aumento, nell'ultimo anno, al punto che, proprio il Governo, è dovuto intervenire, seppure parzialmente, con appositi provvedimenti per evitare che i cantieri fossero riconsegnati alla stazione appaltante, in quanto non più convenienti. Sotto questo profilo, l' ordine del giorno ha anche un fondamento giuridico ben preciso, perché il considerando n. 78 della direttiva 2014/21/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici prevede specificamente che siano direttamente coinvolte le piccole e medie imprese, con appalti che abbiano soprattutto una specificità e cioè quella di consentire la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche laddove si tratti di appalti sopra soglia. Sotto questo profilo, quella che è una prescrizione, peraltro non obbligatoria, contenuta già nell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia nel codice degli appalti, trova oggi un limite invalicabile nella giurisprudenza, la quale, ovviamente, sottolinea come non vi sia di fatto un obbligo, ma solo una raccomandazione, un invito, a fare in modo che gli appalti risultino aperti; non vi è la prescrizione della obbligatorietà, così come questo ordine del giorno richiede. Se questo fosse un Parlamento che funziona - così come la Carta costituzionale aveva previsto - con il rispetto del bicameralismo, sarebbe stato probabilmente possibile discutere di un apposito emendamento e vedere se ciò che al Senato della Repubblica non era stato preso in considerazione potesse trovare adeguata udienza alla Camera dei deputati. Così non è e quindi l'invito che si fa al Governo, con questo ordine del giorno, è appunto di non riservare tutti gli appalti del PNRR a poche e qualificate imprese, ma alla più vasta platea delle imprese, che contribuiscono, tra l'altro, al prodotto interno nazionale in modo significativo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).