Camera

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture - Emendamenti 1.76, 2.5 e 16.09

Data: 25/10/2021
Soggetto: Commissioni riunite VIII e IX
Data Risposta: 25/10/2021

D.L. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

PROPOSTA EMENDATIVA 1.76

d-bis) all'articolo 147: 

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

« 3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento. »; 

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 

« 6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese ».

(Ulteriore nuova formulazione) Emendamento sottoscritto dai parlamentari: Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

Approvata con riformulazione

PROPOSTA EMENDATIVA 2.5 (accantonata)
...
Marco SILVESTRONI (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 2.5 ricorda che ne aveva chiesto l'accantonamento in quanto si tratta di un emendamento che promuove l'innovazione tecnologica. 

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI evidenzia che, dato che l'emendamento in questione è stato oggetto di un'approfondita istruttoria con i diversi ministeri interessati, ritiene improbabile che possa intervenire un mutamento nel parere. Suggerisce pertanto di trasformare l'emendamento in questione in un ordine del giorno. 

Raffaella PAITA, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Foti 2.5.

PROPOSTA EMENDATIVA 16.09

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: 

Art. 16-bis. 
(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) 

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti web istituzionali. La predetta pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta. »  

(Nuova formulazione) Emendamento sottoscritto dai parlamentari: Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

Approvato con riformulazione


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TommasoFoti
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