Camera
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro
Data: 24/02/2009
Numero: 2233-cancel
RELAZIONEOnorevoli Colleghi! - In un delicatissimo momento quale quello che l'economia mondiale sta attraversando appare indispensabile, anche ai fini di favorire la ripresa dell'economia stessa, il rilancio non solo delle grandi opere pubbliche, ma anche di quelle di valore decisamente più modesto, in grado di migliorare la rete infrastrutturale nei singoli comuni.L'efficacia dell'adozione di simili misure ha positivi riscontri in Europa.La Spagna, con l'attivazione del «Plan E» da 8 miliardi di euro, sta infatti finanziando opere medio-piccole promosse dai comuni.Tratto vincente dell'iniziativa sono le procedure snelle per la presentazione dei progetti, grazie a cui si riusciranno a realizzare 31.000 interventi occupando 280.000 lavoratori. L'importo è stato distribuito tra gli 8.112 comuni spagnoli, con una media di 177 euro per abitante.I progetti, finanziati al 100 per cento dallo Stato, riguardano il rinnovo di spazi pubblici ed edifici, la prevenzione da contaminazioni, l'efficienza energetica, il superamento delle barriere architettoniche, il trattamento delle acque, il turismo, la mobilità urbana e la sicurezza.I trasferimenti sono stati erogati per interventi da ultimare entro il 2009, con un costo inferiore ai 5 milioni di euro.Simile il piano di rilancio dell'economia francese, che ha stanziato 6,3 miliardi a favore di piccole e medie opere nel settore ferroviario, stradale, scolastico ed edilizio.La proposta di legge in esame prevede che, previo atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo individui le opere infrastrutturali pubbliche, o cofinanziate da soggetti privati, di minori dimensioni, prioritariamente destinate alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. L'individuazione delle opere viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con delibera del CIPE, previa verifica dell'effettivo rispetto delle modalità previste.Le norme si applicano alle opere infrastrutturali che comportano un impegno di spesa complessivo non superiore a 5 milioni di euro.Le risorse necessarie vengono determinate in sede di legge finanziaria e alle opere individuate dal CIPE si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, concernenti i lavori relativi alle infrastrutture strategiche, che hanno «sostituito» il decreto legislativo n. 190 del 2002, di attuazione della cosiddetta «legge-obiettivo».
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua, previa approvazione di un apposito atto di indirizzo parlamentare da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le opere pubbliche infrastrutturali, anche cofinanziate da soggetti privati, di minori dimensioni, prioritariamente destinate alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio. Le opere da finanziare sono individuate, entro il 30 giugno di ogni anno, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tramite il loro inserimento in un elenco, formulato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione delle opere, nonché degli eventuali altri contributi statali concessi per il finanziamento dei relativi interventi, unitamente all'eventuale cofinanziamento regionale, locale o dei soggetti privati. Nell'individuare le opere di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.
2. Ai fini della presente legge, si intendono per opere infrastrutturali di minori dimensioni le opere la cui realizzazione comporta una spesa complessiva non superiore a 5 milioni di euro.
3. Con apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono individuate le risorse necessarie ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
4. Lo schema dell'elenco di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, dopo l'acquisizione dei pareri previsti dal medesimo comma e prima della definitiva approvazione della delibera del CIPE, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione.
5. Alle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte II, titolo III, capo IV, e dell'allegato XXI del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.