Numero: 655
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 06/08/2018
Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi acustici per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi
RELAZIONE
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Risultano sempre più frequenti i casi in cui bambini posti nell'apposito seggiolino situato all'interno dell'autovettura vengono involontariamente dimenticati all'interno di quest'ultima. Tali fatti possono condurre rapidamente, nel periodo estivo, alla morte del bambino per ipertermia, in quanto la temperatura corporea di un bambino sale da tre a cinque volte più velocemente rispetto a quella di un adulto per la minore quantità di acqua nelle riserve corporee. In giornate molto calde, in particolare, la temperatura degli abitacoli delle autovetture può aumentare da 10 a 15 gradi ogni quindici minuti determinando il verificarsi dell'ipertermia in soli venti minuti e la morte in circa due ore. A seguito del verificarsi di uno di tali tragici fatti è stata presentata una petizione on line al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sollecitare l'approvazione di una modifica al codice della strada volta a introdurre l'obbligo dell'installazione di un allarme anti-abbandono sull'autovettura, così che sia segnalata la presenza di uno o più bambini dimenticati involontariamente sul seggiolino all'interno dell'autovettura. Nella XVII legislatura, l'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, con atto n. 94 del 28 settembre 2016, ha deliberato di sottoporre alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, il progetto di legge recante « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », composto da due articoli (atto Senato n. 2578). La presente proposta di legge riprende in gran parte il testo approvato dall'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna modificando l'articolo 172 del codice della strada, che disciplina l'uso di cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. L'articolo 1, comma 1, introduce il comma 1-bis che prevede l'obbligo per gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello stesso codice di essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per il bambino è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso. Il comma 2 dell'articolo 1 fissa i termini entro i quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 introdotto dalla presente proposta di legge. L'articolo 2 stabilisce il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa, oltre a fissare quello da cui decorre il divieto d'immissione in circolazione di autoveicoli privi del menzionato dispositivo acustico di allarme. Si evidenzia, infine, che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non occorre quindi una norma di copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
« 1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del sistema di ritenuta per bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso ».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
ART. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, individuati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle medesime disposizioni.
Proposta di legge presentata dai parlamentari Foti e Butti
Nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2018 la proposta di legge è stata assegnata in sede legislativa alla IX Commissione (Trasporti)
Il Progetto di legge è stato assorbito dal Pdl 651/Meloni. La Commissione IX, riunita in sede legislativa e redigente, ha approvato all'unanimità il Pdl 651 che è stato quindi inviato al Senato.
DIBATTITO IN ASSEMBLEA
PRESIDENTE. Secondo quanto convenuto nella riunione di ieri della Conferenza dei presidenti di gruppo, e acquisito l'assenso dei rappresentanti di tutti i gruppi, la Presidenza, derogando al termine di cui al comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento, propone direttamente l'assegnazione in sede legislativa alla IX Commissione (Trasporti), con il parere delle Commissioni I, II, XII e XIV, delle seguenti proposte di legge: Meloni ed altri: "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi" (651) (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia); Foti e Butti: "Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi acustici per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi" (655). Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito (Così rimane stabilito)