Regione (Archivio)

Abolizione dei Consorzi di Bonifica

Data: 21/09/2015
Numero: 1301
Soggetto: Assessore all'agricoltura, caccia e pesca
Data Risposta: 14/12/2015

INTERPELLANZA 
ex articolo 115 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. 

Per sapere, premesso che:- i consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato. Essi trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «nuove norme per la bonifica integrale»; 

l'attività dei Consorzi è disciplinata, oltre che dal citato Regio decreto legislativo 215/1933, anche da diverse norme regionali. Tra le altre, in Emilia-Romagna, dalle Leggi n. 42/1982, n.16/1987 e n.7/2012; 

il sistema della bonifica, nella regione Emilia-Romagna, è costituito da otto Consorzi di primo grado e uno di secondo grado. Gli otto di primo grado sono: Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio della Bonifica Parmense, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Quello di secondo grado è: Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo. la Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 5 di ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi ha portato ad una loro diminuzione numerica, da 15 ad 8, pervenendo alla fusione di alcuni consorzi, delimitandoli in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico; 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1141 del 27 luglio 2009 il Consorzio Bacini Piacentini di Levante e il Consorzio dei Bacini Tidone e Trebbia sono stati unificati nell'attuale Consorzio di Bonifica di Piacenza, giungendo - quindi - ad un unico Consorzio competente per l'intero ambito provinciale; la Regione Emilia-Romagna, attraverso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica concede ai Consorzi di bonifica, finanziamenti per la realizzazione o la ristrutturazione di opere di bonifica. Il Servizio regionale si occupa della programmazione degli interventi, approva i relativi progetti e ne monitora periodicamente lo stato d'attuazione; 

i Consorzi svolgono le proprie funzioni attraverso la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, costituite essenzialmente da canali e impianti idrovori per il sollevamento delle acque sia di scolo che irrigue. In particolare, la rete dei canali di bonifica presenta in Emilia-Romagna una lunghezza complessiva di circa 19.800 Km, di cui circa 5.700 Km sono rappresentati da canali esclusivamente di scolo, circa 11.000 Km, da canali promiscui con funzioni sia di scolo che irrigua e circa 3.100 Km, di canali esclusivamente irrigui. Le funzioni e i compiti dei Consorzi di bonifica si riassumano nei seguenti interventi: 
- assicurare la stabilità e il buon regime idraulico dei terreni declivi; 
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio; 
- adeguare e completare la bonifica e assicurare la manutenzione delle relative opere; - conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli; 

i Consorzi provvedono alla realizzazione dei suddetti interventi attraverso il contributo di bonifica, preteso da tutti i proprietari-consorziati di beni immobili anche secondo criteri arbitrari ed illegittimi. L'obbligo di corrispondere il contributo, come hanno chiarito due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 8957 e n. 8960 del 14.10.'96), sussiste, infatti, solo quando gli immobili di proprietà privata traggano, dalle opere di bonifica, un beneficio diretto e specifico, che si traduca in un incremento di valore; 

l'articolo 3 della Legge Regionale 2 agosto 1984, n.42, recita: "Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per: - la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica; 
- il contenimento o il recupero delle zone franose; 
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni; 
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art.6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate. 
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da: 
- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti; 
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni; 
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette; 
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione; 
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica. 

L'articolo 3 della Legge regionale 6 luglio 2012, n.7, testualmente recita: 
1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2. 
2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio. 

I recenti eventi atmosferici che hanno colpito - nella notte tra il 13 e il 14 settembre - la provincia di Piacenza hanno prodotto, soprattutto nelle zone di montagna (segnatamente nei comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Bobbio, Cortebrugnatella, Cerignale, Coli, Ottone) danni gravissimi oltre che alle infrastrutture, alle abitazioni civili, agli immobili ospitanti attività produttive (commerciali e artigianali), alle colture agricole. 
In realtà a partire dalle zone montane, ma così è pure per quelle collinari e di pianura, non pare proprio che il consorzio di bonifica di Piacenza abbia assolto le funzioni allo stesso delegate dalla surrichiamata e vigente legislazione regionale; 

in ogni caso, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il consorzio di bonifica di Piacenza (ma così è, in generale, per tutti) fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende dalle alluvioni e dagli smottamenti nel modo in cui le vicissitudini vissute nei giorni scorsi da una parte significativa della popolazione piacentina hanno dimostrato; 

se i frutti (negativi) dell'attività (?) del consorzio di bonifica di Piacenza siano noti alla Giunta, quali ne sia il giudizio, quali iniziative intenda assumere al riguardo; 

se la Giunta Regionale, nell'ambito delle sue competenze, intenda sollecitare il Governo ad abolire i consorzi di bonifica (così recependo le numerose proposte di legge presentate in merito - da un po' tutte le forze politiche - nei due rami del Parlamento), anche alla luce del fatto che non si capisce bene quale sia l'utilità della presenza a livello regionale di più enti (autorità di bacino, genio civile, province, consorzi di bonifica, comunità montane, parchi), a cui sono affidate le medesime competenze di salvaguardia del territorio; 

quale ritenga possa essere, per la Giunta regionale, l'utilità di tali consorzi (in primis, il consorzio di bonifica di Piacenza) alla luce del costante peggioramento della sicurezza idrogeologica del territorio italiano - a partire da quello piacentino - in conseguenza del quale anche modesti eventi meteorologici causano danni a cose e/o persone con gravissime ricadute sul piano dei costi umani e materiali; 

se non si possano recuperare dalla soppressione dei consorzi di bonifica - sulla cui gestione interna peraltro molto vi sarebbe da osservare (è il caso delle spese di "immagine" che gli stessi sostengono solo per dare notorietà ai suoi rappresentanti legali) - almeno una parte delle risorse necessarie per porre in essere l'improcrastinabile azione di risanamento del dissesto idrogeologico.

DIBATTITO IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 1301

Interpellanza circa la soppressione dei Consorzi di Bonifica, con particolare riferimento alla situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio piacentino, recentemente colpito da alluvioni e smottamenti. A firma del Consigliere: Foti

(Svolgimento)

 

PRESIDENTE (Rainieri): Passiamo all'oggetto 1301: Interpellanza circa la soppressione dei Consorzi di Bonifica, con particolare riferimento alla situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio piacentino, recentemente colpito da alluvioni e smottamenti, a firma del consigliere Foti.

Risponde l'assessore Caselli.

La parola al consigliere Foti per illustrare l'interpellanza. Prego.

 

FOTI: Grazie, presidente.

Rinuncio all'illustrazione.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Il consigliere Foti rinuncia all'illustrazione dell'interpellanza.

La parola all'assessore Caselli per la risposta. Prego.

 

CASELLIassessore: Grazie, presidente.

L'evento meteorologico che ha interessato la Provincia di Piacenza nella notte tra il 13 e il 14 dello scorso mese di settembre non è stato un evento né modesto né prevedile, in quanto è stato caratterizzato da un'intensità di precipitazioni elevatissima in un intervallo di tempo estremamente contenuto, cosa che ha prodotto un'eccezionale ondata di piena del fiume Trebbia e soprattutto del torrente Nure, con le note e pesantissime conseguenze.

Per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che sempre più spesso stanno provocando eventi di eccezionale gravità, la Regione Emilia-Romagna sta lavorando, in via prioritaria attraverso la direttiva "Alluvioni", per ricomporre in un quadro unitario l'attività di prevenzione e protezione, con quelle legate alla gestione dell'emergenza, che prevede interazioni e sinergie tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti.

In questo contesto assume una significativa rilevanza anche il ruolo dei consorzi di bonifica, ai quali le leggi nazionali e regionali assegnano precise funzioni in materia di difesa del suolo. Si ricorda, infatti, che la norma di riferimento che disciplina la difesa del suolo è il decreto legislativo 152/2006, che prevede che i soggetti competenti ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione sono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica. Questo è l'articolo 53, comma 3, della norma.

I successivi articoli specificano le competenze degli enti precedentemente elencati, prevedendo nello specifico che i consorzi di bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Il legislatore nazionale ha dunque assegnato ai consorzi funzioni localmente disciplinate dalle regioni, che l'Emilia-Romagna, nell'ambito del significativo processo di riordino territoriale ed organizzativo, ha attuato con le varie modifiche della legge regionale 42/1984 che si sono succedute, e da ultimo con la legge regionale n. 7 del 2012.

La conferma che i consorzi di bonifica concorrano alla difesa del suolo e alla gestione delle acque a prevalente scopo irriguo e alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente è, inoltre, stata sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 settembre 2008, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 248/2007.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedentemente sviluppate, non si ritengono necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, dopo la significativa riforma e le normative già poste in essere, ulteriori interventi legislativi o azioni amministrative finalizzate alla riforma dei consorzi di bonifica, né tantomeno interventi presso il Governo tesi all'abolizione di questi enti, che rientrano, anche per la normativa dello Stato in materia, a pieno titolo tra i soggetti operanti nella difesa del suolo.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Grazie, assessore Caselli.

La parola al consigliere Foti per la replica. Prego.

 

FOTI: Grazie, presidente.

Prendo atto che in questo mondo e in questo Paese si vive solo di bombe d'acqua. Ogni volta che succede qualcosa, è colpa di una bomba d'acqua. Ma ci sarà pure una ragione se quell'acqua diventa una bomba!!! Forse la ragione sta nella mancata manutenzione del territorio. L'assessore Caselli, mi darà atto del fatto che quando ha citato il decreto n. 152, articolo 53, comma 3, sapeva benissimo che citava una norma di principio, non una norma di delega di alcun tipo, perché è la Regione che stabilisce se e in che modo dare ai consorzi di bonifica delle specifiche azioni da compiere in termini di difesa del suolo.

Ma nella sua risposta non vi è alcuna osservazione relativa ai tanti soggetti che si occupano della difesa del suolo: l'Autorità di Bacino, l'ex Genio civile, le province, i consorzi di bonifica, le comunità montane ed i parchi. Pertanto, mi permetto di chiederle: nel momento in cui si va verso lo snellimento e l'accorpamento di funzioni, non si vede la ragione per la quale non si debba andare anche ad una concentrazione delle competenze in organi unici, che possano avere almeno il pregio di non giocare allo scaricabarile. Perché quando capita qualcosa, l'AIPO dice che è competenza di uno, l'altro dice che è competenza dell'altro; addirittura – è inutile scrollare la testa – si smentiscono le dichiarazioni che vengono fatte dagli assessori. Infatti, il Consorzio di Bonifica di Piacenza dice che, per quanto riguarda l'allagamento di Roncaglia, non c'entra nulla. Peccato che se leggo non solo la relazione dell'assessore Gazzolo in commissione, non solo il decreto con il quale è stato trasmesso al Governo da parte della vostra Giunta il piano degli interventi con la relazione preliminare, ma se leggo anche la risposta resa dall'assessore Gazzolo ad una mia interrogazione a risposta scritta, leggo il contrario di quanto sostiene il Consorzio di Bonifica. Vi è scritto, infatti, che l'esondazione è avvenuta per aggiramento da monte del tratto arginato, anche per effetto della presenza dei ponti ferroviario e stradale – laddove quei ponti sono lì da trent'anni, non da quattro giorni – e al rigurgito del canale di bonifica Riello. In italiano se si scrive che è avvenuto anche "per effetto di", significa che è avvenuto anche per il rigurgito del canale di bonifica Riello. È talmente vero questo che proprio nel documento che avete approvato in Giunta date 900 mila euro al Consorzio di Bonifica per alzare gli argini dei suoi canali. Se così non fosse, quei soldi si sarebbero dovuti girare all'AIPO, perché la competenza, prima dell'arrivo del fiume, è tutta dell'AIPO, (prima del Po).

Pertanto, mi chiedo e chiedo: se non si vogliono abolire, possiamo almeno fissare delle competenze meno "general-generiche" di quelle che avete fissato? Perché la responsabilità non sarà di nessuno, ma la Corte dei Conti, come sancisce la Cassazione, adesso ha giurisdizione sui consorzi di bonifica. Delle due, l'una, dunque: o provvede la Regione o provvedo direttamente io, tramite la Corte dei Conti, ma citando anche la Regione. Perché di farmi prendere in giro, peraltro da autorevoli personaggi di cui parleremo trattando l'interrogazione successiva, che oggi definiscono i miei atti falsi …!!! Queste interrogazioni sarebbero false, ma non mi pare che lei abbia detto che io ho detto il falso, mi dice che non condivide la mia posizione, il che è legittimo, ma qui dentro ci sono tutti fatti inoppugnabili, inoppugnabili! Ma c'erano anche altri in campagna elettorale che firmavano appelli per dire certe cose sulla bonifica. Ma di questo parleremo nell'interrogazione successiva.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Grazie, consigliere Foti.



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