Regione (Archivio)

Rispetto delle norme nelle Sagre e Feste popolari

Data: 31/08/2015
Numero: 1179
Soggetto: ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE
Data Risposta: 27/10/2015

INTERPELLANZA 

ex articolo 115 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.


Per sapere, premesso che:-


molte manifestazioni a carattere temporaneo - quali sagre, fiere e feste - rappresentano, anche nella Regione Emilia-Romagna, un importante patrimonio di carattere sociale, storico, religioso, culturale ed enogastronomico dei diversi territori, contribuendo altresì alla promozione turistica e allo sviluppo di attività ricreative, di volontariato e di economia locale; 

la gran parte delle manifestazioni a carattere temporaneo sono - di frequente - associate ad un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che, talvolta, può avere carattere prevalente, soprattutto in quei territori votati alla tradizione enogastronomica; le manifestazioni a carattere temporaneo devono, tuttavia, rappresentare un'occasione di aggregazione e di socialità e non un modo surrettizio per realizzare una pura attività commerciale, svolta senza adempiere gli obblighi previsti dalle norme che regolano il commercio in sede fissa e ambulante e - quindi - operando di fatto in regime di concorrenza sleale; 

è altresì necessario evitare che forme di somministrazione temporanea prive di qualsiasi connotazione sociale e volontaristica e di radicamento storico/territoriale siano lesive del commercio stabile (soggetto a rigide normative e a ricorrenti controlli); sono ritenute "temporanee" tutte quelle manifestazioni - quali: sagre, feste campestri, fiere, festival e altri eventi assimilabili - aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi, in uno spazio o in un'area o in un edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare, ivi comprese le bevande;

il Regolamento CE 852/2004 e s.m.i. ha definito, nell'allegato 2, i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee. L'articolo 3 del predetto regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) garantiscano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati. Detto Regolamento prevede - altresì - che gli operatori del settore alimentare (OSA), non ricompresi nella produzione primaria, predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ossia Analisi dei Rischi-Punti Critici di Controllo, per l'identificazione dei rischi per la salute del consumatore al fine di individuare idonee misure di prevenzione; il Regolamento CE 178/2002 e s.m.i. stabilisce all'articolo 17, comma 1, che "spetta agli operatori del settore alimentare (OSA) garantire che nelle imprese alimentari da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla loro attività e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte"; le attività di preparazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee rientrano a pieno titolo nei disposti legislativi comunitari citati, secondo le definizioni di impresa alimentare e di operatore del settore alimentare riportate nell'articolo 3 del Regolamento CE 178/2002; 

potrebbero essere sottoposte, infine, alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 17 della legge n. 283/62, le violazioni relative alla inosservanza di quei requisiti stabiliti dal DPR n. 327/80 e non contemplati nel Regolamento CE 852/041. Tale disciplina sanzionatoria si ritiene altresì possa essere applicata in quei casi in cui, pur sussistendo i requisiti generali previsti dalla norma comunitaria, non siano rispettati quelli specifici previsti dal DPR 327/80 - è il caso dell'articolo 42, commi I e III, per quanto riguarda il personale addetto alla preparazione e produzione di sostanze alimentari - e ciò in ragione dell'articolo 9 della Legge 24.11.1981 n. 689 (principio di specialità); 

notizie di agenzia e di stampa riferiscono che - alcuni giorni fa - una donna che aveva cenato ad una festa di partito sarebbe deceduta in ragione di un'intossicazione, la qual cosa avrebbe comportato l'iscrizione nel registro degli indagati del responsabile dell'iniziativa; è altresì nota - e questione dibattuta da gironi ed oggetto di polemica - la partecipazione, in qualità di "volontari", di immigrati - in attesa di conseguire o meno il diritto di asilo - all'iniziativa Festareggio 2015, organizzata dal Partito Democratico, circolo Festa Reggio. E ciò mentre un esercente pubblico per potere essere coadiuvato da un proprio famigliare anche occasionalmente nell'attività è sottoposto ad ogni genere di controllo; 

particolarmente significativa, in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande, appare la presa di posizioni di Donatella Prampolini, presidente di Confcommercio - Imprese per l'Italia Reggio Emilia, che - al riguardo - ha affermato "....non si capisce perché tante e sempre più soffocanti regole, tasse e obblighi burocratici debbano gravare sui cittadini e le imprese, e sempre più privilegi, esenzioni, eccezioni siano consentiti alla politica e ai propri engagé. Che poi sono quegli stessi soggetti che da un lato deliberano libertà, emolumenti, incarichi e privilegi per se stessi, e dall'altro impongono tasse, vincoli e adempimenti al Paese"; 

nei fatti, secondo la normativa vigente, il gestore della manifestazione temporanea con preparazione e somministrazione di alimenti deve mettere in atto tutte le modalità di garanzia della sicurezza alimentare partendo ovviamente dai prerequisiti. All'Azienda Sanitaria Locale è - invece - assegnato il compito di verificare i requisiti igienico-sanitari e le modalità di gestione delle attività da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA) esclusivamente ai fini della sicurezza alimentare, esulando infatti dalle competenze dell'ASL i controlli derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza, antincendio, impiantistica, pubblica sicurezza e, in ogni caso, quant'altro sia connesso con lo svolgimento della manifestazione e non rientrante nell'ambito della sicurezza alimentare; 

 diverse - inoltre - sono le prescrizioni richieste per le manifestazioni temporanee in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati, da quelle richieste per le manifestazioni temporanee in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura. Evidenzia sul punto l'interpellante che le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e dell'esercizio degli opportuni controlli e, per conoscenza, al Comune dove si tiene la manifestazione, utilizzando l'apposita modulistica; 

per sapere se e quali ispezioni siano state disposte - nel presente anno - dalle singole ASL relativamente alle manifestazioni a carattere temporaneo tenutesi con la somministrazione e preparazione di alimenti e se dalle stesse siano emerse condizioni tali da influire negativamente sulla sicurezza alimentare e, in caso di risposta affermativa, quali prescrizioni siano state conseguentemente dettate al riguardo; se la Giunta Regionale, sentiti i soggetti maggiormente rappresentativi d'interessi, intenda definire indirizzi generali volti: alla predisposizione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, di linee guida per l'applicazione della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare; 

 ad evitare forme di concorrenza sleale, attuate in modo surrettizio e aggirando gli obblighi previsti dalla normativa, in riferimento alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere; 

a sostenere iniziative e manifestazioni temporanee nelle quali la somministrazione di cibi e bevande abbia la prevalente finalità di valorizzazione i prodotti tipici e tradizionali del nostro territorio, tenuto conto del fatto che la cultura del cibo è fonte di attrazione di flussi turistici, e non ha finalità meramente commerciali e di lucro.

DIBATTITO IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 1179

Interpellanza circa gli esiti dell'attività ispettiva per il controllo delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle manifestazioni regionali a carattere temporaneo con somministrazione di alimenti e bevande e sulle intenzioni della Giunta riguardo alla predisposizione di linee guida al proposito. A firma del Consigliere: Foti

(Svolgimento)

 

PRESIDENTE (Saliera): Diamo inizio ai lavori della sessione pomeridiana con la trattazione dell'oggetto 1179.

Risponde l'assessore Venturi.

Il consigliere Foti rinuncia ad illustrare l'interpellanza in oggetto, quindi do la parola direttamente all'assessore Venturi per la risposta. Prego.

 

VENTURIassessore: Grazie, presidente.

In riferimento all'interpellanza relativa a manifestazioni di carattere temporaneo, quali sagre, fiere e feste associate alla somministrazione di alimenti e bevande, premetto quanto segue.

I servizi veterinari ed i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende Usl attuano controlli su tutta la filiera della produzione alimentare, con l'obiettivo di verificare e garantire adeguati livelli di sicurezza di alimenti prodotti e consumati, e tutelare la salute dei consumatori.

I controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione e commercio e nella ristorazione vengono programmati in base alla categorizzazione del rischio per la sicurezza alimentare delle diverse tipologie di aziende. Anche le attività a carattere temporaneo sono quindi soggette alla regolamentazione vigente in materia di sicurezza alimentare, oltreché in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande.

In Emilia-Romagna la vigente determinazione regolamenta la registrazione di tali manifestazioni a seguito di notifica cui è tenuto l'operatore del settore alimentare, in attuazione della regolamentazione comunitaria (Regolamento CE 852/2004).

In base alle notifiche pervenute dal SUAP (sportello unico per le attività produttive), l'autorità competente, i servizi dei dipartimenti di sanità pubblica pianificano ed attuano i controlli ufficiali sulla base della valutazione del rischio. La determinazione, inoltre, specifica le esclusioni dall'obbligo di notifica, tra cui le attività che comportano offerte gratuite di alimenti e bevande nell'ambito di promozione di prodotti alimentari o attrezzature per la loro preparazione, nonché quelle che comportano manipolazione, preparazione, immagazzinaggio e servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale, durante manifestazioni quali feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali.

Tale impostazione è in linea con l'indirizzo comunitario che si legge nella DG-SANCO del 18 giugno 2012 (Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento citato precedentemente). Ovviamente, ciò non esclude la responsabilità del privato organizzatore di fornire e distribuire alimenti che non siano di nocumento per la salute di chi li consuma.

In relazione all'attività svolta nel 2015, sono stati acquisiti dati dalle AUSL regionali. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei controlli svolti da gennaio ad agosto 2015 presso le attività di ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee con i relativi esiti. Delle strutture esistenti (5408), ne sono state controllate 411, di cui 26 con non conformità, con 91 prescrizioni impartite, due sanzioni amministrative ed un sequestro. Complessivamente le manifestazioni controllate nell'arco temporale di riferimento sono state 411 e, come ho già detto, i sopralluoghi per ispezioni, verifica, sequestro, eccetera, sono stati 444. Le irregolarità riscontrate hanno comportato prescrizioni. Tuttavia, in nessun caso si è reso necessario procedere alla sospensione dell'attività a causa delle irregolarità rilevate.

Si sottolinea che per la tipologie di attività in questione esiste l'oggettiva difficoltà a pianificare efficacemente i controlli trattandosi di attività occasionali e temporanee di cui spesso si viene a conoscenza nell'imminenza dell'insediamento. È importante rimarcare la necessità che il personale che opera nelle manifestazioni temporanee, ancorché non soggetto all'obbligo del possesso dell'attestato di formazione ai sensi della legge regionale 11/2003, ad eccezione dei responsabili preposti, sui quali ricade anche la responsabilità dell'autocontrollo, sia in possesso delle basilari conoscenze sulle buone prassi igieniche da adottare nelle operazioni di preparazione degli elementi.

A tal proposito, si sottolinea che in diverse realtà regionali sono in essere esperienze consolidate di formazione mirata da parte dei servizi dei dipartimenti di sanità pubblica indirizzate agli organizzatori di manifestazioni temporanee con ampia partecipazione e consenso da parte degli operatori coinvolti.

Presso le aziende sanitarie e sul sito web regionale sono inoltre disponibili materiali formativi e informativi destinati a chi opera nel settore alimentare.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, assessore Venturi.

La parola al consigliere Foti per la replica. Prego.

 

FOTI: Grazie, presidente.

Dai dati forniti dal signor assessore su un campione di circa l'8 per cento delle strutture esaminate, perché, se non sbaglio, è stato detto che nel corso del 2015 le iniziative sono state 5408 e le strutture controllate sono state poco più di 400, si registra comunque il 25 per cento di non conformità per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie. Infatti, se noi sommiamo le 26 non conformità alle 91 prescrizioni, che quindi debbo supporre siano state fatte in quanto non rispondenti alle norme vigenti, si ha un quadro comunque abbastanza notevole, perché vuol dire che una su quattro delle iniziative che vengono realizzate non rispettano i dettami di legge.

Devo dire, inoltre, che il sequestro sicuramente avrà comportato almeno una violazione amministrativa, perché diversamente non si vedrebbe come lo stesso possa essere stato realizzato e, francamente, le uniche due sanzioni sembrano più che altro due mosche nocchiere.

In ogni caso, ritengo che questa attività, che ovviamente non vuole andare ad attaccare quel patrimonio storico e culturale che è rappresentato dalle fiere, dalle sagre e dalle feste, comprese quelle di partito, debba essere indubbiamente oggetto di particolare attenzione, soprattutto per il personale che, essendo avventizio e molto spesso appartenete al volontariato, necessita di possedere almeno i requisiti igienico-sanitari per poter trattare gli alimenti.

Dico questo anche perché non sarà sfuggita a nessuno la vicenda capitata quest'estate in occasione di una festa di partito in Toscana, dove, come sempre, il responsabile di tutto quanto accade è l'organizzatore, ma la realtà dei fatti ci dice che sarebbe bastata la normale diligenza per evitare sia all'organizzatore sia alla persona che purtroppo è deceduta conseguenze di ogni ordine.

Ringrazio comunque l'assessore per i dati che ha fornito e mi auguro che l'attività possa proseguire anche più intensamente nel corso dei prossimi anni.

 

PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.



Vedi Risposta

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl