Numero: 6380
Soggetto: ASSESSORATO TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE
Data Risposta: 17/04/2018
Per sapere, premesso che: -
OGGETTO 6380
Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la definizione e la pubblicazione, da parte dei comuni, della mappa del "territorio urbanizzato", prevista dalla LR n. 24/2017. A firma del Consigliere: Foti
(Svolgimento)
PRESIDENTE (Saliera): Ora procediamo con l'oggetto 6380, interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la definizione e la pubblicazione, da parte dei Comuni, della mappa del "territorio urbanizzato", prevista dalla LR n. 24/2017, a firma del consigliere Foti, a cui do la parola. Risponderà l'assessore Donini.
Prego, consigliere Foti.
FOTI: La do per letta, signora presidente.
PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.
Quindi la parola direttamente all'assessore Donini per la risposta, prego.
DONINI, assessore: Grazie, presidente. Grazie, consigliere, onorevole Foti. Appare utile ricostruire l'esatto quadro normativo di riferimento e devo dire che sia la sua interrogazione, sia quella successiva della consigliera Silvia Prodi più o meno vertono sullo stesso oggetto, mi danno la possibilità di specificare una serie di disposizioni che abbiamo altresì chiarito con la prima circolare esplicativa della legge. L'articolo 32, comma 4, della legge n. 24/2017 precisa che in sede di prima formazione del PUG (Piano urbanistico generale) i Comuni debbono individuare il perimetro del territorio urbanizzato con riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò ai fini della definizione della quota massima di consumo del suolo ammissibile da qui al 2050, indicata dall'articolo 6, comma 1 della medesima legge regionale, cioè del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato esistente a quella data. A sua volta l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 24 stabilisce che i Comuni della regione debbano avviare l'iter approvativo del PUG entro il primo gennaio 2021 (termine perentorio) e concluderlo entro il primo gennaio 2023 (termine perentorio). È evidente dunque che nessun Comune è tenuto a dotarsi della perimetrazione del territorio urbanizzato nel corso della fase transitoria o in attesa di realizzare il PUG. Va comunque ricordato che questa Assemblea legislativa ha voluto assicurare un costante monitoraggio degli effetti della legge sul territorio, in particolare sul consumo di suolo della nostra regione non solo a regime, a seguito dell'approvazione dei PUG comunali, ma anche nel corso del periodo transitorio. Per fornire criteri uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, deliberati con la recente circolare di cui parlavo, abbiamo stabilito le modalità operative e i contenuti informativi di detto monitoraggio, così come nella prima circolare illustrativa della legge emanata il 14 marzo scorso è stato rimarcato l'obbligo dei Comuni di pubblicare detti dati e di fornirli alla Regione.
In conclusione non posso che ribadire la volontà, mia e della Giunta, espressa all'atto dell'approvazione della legge, di sovrintendere con la massima attenzione all'attuazione della legge e di fornire all'Assemblea legislativa gli esiti di questo monitoraggio con particolare riferimento all'andamento del consumo di suolo che potremo registrare nei prossimi anni.
PRESIDENTE (Saliera): Grazie, assessore Donini.
Prego, consigliere Foti.
FOTI: Ringrazio l'assessore per l'esauriente risposta.
PRESIDENTE (Saliera): Grazie, consigliere Foti.