Regione (Archivio)

Alluvione, danneggiamenti ai beni mobili registrati; quadro normativo non chiaro, non colpire le attivita' economiche

Data: 19/03/2018
Numero: 6262
Soggetto: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
Data Risposta: 20/04/2018

Per sapere, premesso che: - 

nella nota a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (protocollo RIA/0034228 del 22 maggio 2017), si fa riferimento a "proposte integrative rispetto all'allegato 2 di cui all'OCDPC in oggetto" che la Regione avrebbe formulato (nota n. 325629 del 2 maggio 2017), su alcune delle quali il predetto Dipartimento non avrebbe concordato;

al riguardo evidenzia l'interrogante che, per quanto riguarda i mobili registrati, l'allegato 2 alla OCDPC non dispone alcuna esclusione all'articolo 4, sicché non è dato di sapere quale fosse la proposta integrativa o di modifica dello stesso rispetto alla quale il Dipartimento di Protezione Civile doveva concordare; 

ad ulteriore e maggiore conferma di quanto sopra, anche la delibera della Giunta Regionale n.1021 del 10 luglio 2017 - adottata quindi successivamente alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile (protocollo RIA/0034228 del 22 maggio 2017), che comunque non viene richiamata dalla stessa - all'articolo. 4 ("Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva") non contempla i beni mobili registrati; 

- le ragioni per le quali detti beni mobili registrati non vengano risarciti per le attività economiche.

Tommaso Foti

RISPOSTA

Come noto, in riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale dal 2013 al 2015 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. n. 225/1992, è stata adottata l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016, in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 (in G.U. n. 183 del 06/08/2016) che ha stabilito i criteri direttivi, le percentuali massime per il calcolo dei contributi, i massimali e le finalità dei contributi per specifiche tipologie di beni danneggiati, cui doveva attenersi il Dipartimento della protezione civile per la definizione di disposizioni di dettaglio tramite apposite ordinanze riferite alle diverse Regioni interessate dagli eventi calamitosi verificatesi nel predetto periodo di tempo. 

L'OCDPC n. 374/2016 nel relativo Allegato l reca la disciplina per la concessione dei contributi ai soggetti privati peri danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo mentre nell'Allegato 2 reca la disciplina per la concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive, finalizzati ai sensi del relativo paragrafo 2: 

a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività; 
b) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso; 
c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso. 

Dunque in tale Allegato 2 non è stato previsto che il contributo fosse finalizzato anche al ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati. Il paragrafo l, punto 1.3, del predetto Allegato 2 ha previsto in capo alla Regione Emilia Romagna il compito di definire le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, ivi compresa l'apposita modulistica, e di darne comunicazione al Dipartimento della protezione civile che, verificatane la conformità alle disposizioni di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, avrebbe provveduto alla relativa presa d'atto. 

Con nota prot PG/2017/0035629 del 2 maggio 2017 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato trasmesso al Dipartimento della protezione civile, ai fini della relativa presa d'atto, lo "Schema di direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo/aprile 2013 , tra l'ultima decade di dicembre 2013 e i/31 marzo 2014, nei giorni da/4 al 7 febbraio 2015, nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 e nei giorni 13 e 14 settembre 2015". 

Con la suindicata nota il Presidente della Regione ha fatto presente al Dipartimento della protezione civile che nello schema di direttiva sono state introdotte disposizioni integrative di quelle previste nell'allegato 2 alla OCDPC n. 374/2017 sulla base delle considerazioni ivi specificate, precisando che la modulistica sarebbe stata predisposta, al fine di allinearne i contenuti, a seguito di eventuali diverse indicazioni ed osservazioni del Dipartimento in merito alle disposizioni integrative proposte. 

Con riferimento specifico ai beni mobili registrati, al Dipartimento è stato evidenziato che all'articolo 2 dello schema di direttiva è stato previsto, quale finalità del contributo, anche il ripristino o la sostituzione dei beni mobili registrati, danneggiati o distrutti, in considerazione del fatto che tali beni: 

• per diversi comparti produttivi sono direttamente strumentali all'esercizio dell'attività; 
• ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato 2 all'OCDPC n. 374/2016 non sono stati espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tale provvedimento, come invece previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato 1 all'OCDPC n. 374/2016 per il settore abitativo.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile con la nota prot. RIA/0034228 del 22 maggio 2017, a riscontro della nota del prot. PG/2017/0035629 del 2 maggio 2017 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha comunicato testualmente riguardo ai beni mobili registrati che "Non si concorda sull'integrazione prevista all'art. 2 e riguardante la possibilità di rimborso ai beni mobili registrati" ed ha richiesto al contempo l'invio di un nuovo schema di direttiva che tenesse conto delle proprie osservazioni. 

Benché il Capo del Dipartimento della protezione civile non abbia motivato le ragioni per cui non concordava sulla disposizione integrativa proposta dalla Regione Emilia Romagna, è intuibile che tali ragioni possano dipendere dal fatto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2017 non ha contemplato tra le finalità dei contributi alle attività economiche e produttive quella del ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati ma solo quelle poi riprodotte nel citato paragrafo 2, lettere a), b) e c) dell'Allegato 2 alla OCDPC n. 374/2016. (cfr. art. 1, comma 5, lett. i, della predetta delibera del Consiglio dei Ministri). 

Pertanto, con nota PG/2017/0474751 del 27 giugno 2017 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato trasmesso al Dipartimento della protezione civile, ai fini della relativa presa d'atto, unitamente alla modulistica, lo schema di direttiva rielaborato tenuto conto delle osservazioni del medesimo Dipartimento e quindi, per quanto qui rileva, senza la previsione del contributo per i beni mobili registrati, cosi come risulta dal testo definitivo della direttiva approvata con delibera della Giunta regionale n. 1021 del 10 luglio 2017.

Paola Gazzolo

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