Regione (Archivio)

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza

Data: 31/07/2015
Numero: 1078
Soggetto: Assemblea
Data Risposta: 22/12/2015

Progetto di legge d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso Foti, recante: 
"Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" 

Relazione 

Colleghi Consiglieri! 

Numerosi e recenti casi assurti agli onori della cronaca riguardanti onesti cittadini, i quali, per difendere l'incolumità propria, della famiglia, del patrimonio o della propria attività, sono rimasti coinvolti in procedimenti penali con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, rendono quanto mai opportuno un incisivo intervento legislativo. Il presente progetto di legge intende, perciò, disciplinare gli interventi della Regione in aiuto delle vittime della criminalità, prevedendo l'erogazione di contributi per la difesa legale alle vittime di reati contro il patrimonio o contro la persona accusati di eccesso colposo di legittima difesa, in modo che a coloro che si sono difesi, magari da rapinatori armati entrati in casa o in un negozio, possano essere erogati contributi per l'assistenza legale degli stessi nei procedimenti penali. Il principio che si vuole affermare, così come l'intervento che si vuole realizzare, non è certamente volto ad incentivare forme di far west in Emilia-Romagna: appare pero' doveroso evidenziare, non solo a parole, la concreta solidarietà della Regione verso quegli onesti cittadini, i quali, per difendere l'incolumità propria, della famiglia, del patrimonio o della propria attività, risultino coinvolti in procedimenti penali con l'accusa dell'eccesso colposo di legittima difesa. Non è possibile, infatti, che qualsiasi reo possa godere di indubitabili benefici normativi, tra cui il patrocinio gratuito, mentre una persona irreprensibile che "osi" difendersi non possa espletare il suo sacrosanto diritto di difesa, e si veda invece addirittura incriminata, per il solo fatto di essersi difesa nel modo ritenuto più opportuno, per eccesso colposo di legittima difesa. Con riferimento proprio al principio del gratuito patrocinio - disciplinato dalla legge statale e, in particolare, dal Decreto Presidente della Repubblica n. 115/2002 - il presente progetto di legge prevede che la Regione Emilia-Romagna istituisca un fondo per il patrocinio nei processi penali di coloro che siano incorsi nel capo di imputazione afferente l'eccesso colposo di legittima difesa nel caso venga loro rappresentato un male imminente. Il presente progetto di legge prevede, altresì, che la Regione Emilia-Romagna istituisca un Fondo di sostegno economico per risarcire i danni causati - a decorrere dal 2015 - soprattutto ad autovetture, edifici ed esercizi commerciali, in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente progetto di legge, per l'esercizio finanziario 2015, è assicurata dalla riduzione degli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio regionale per gli interventi di spesa corrente riconducibili alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) in favore degli interventi di cui al presente progetto di legge. 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA 

L'articolo 1 del presente progetto di legge comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione qualificabili come "spesa corrente". Oneri che dipenderanno dagli accessi al patrocinio eventualmente riconosciuti, nonché dai contributi erogati in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici. 

Per l'esercizio 2015, la copertura di questi oneri avviene attraverso la riduzione degli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio regionale per gli interventi di spesa corrente riconducibili alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) in favore degli interventi di cui al presente progetto di legge. 

La Giunta regionale, chiamata anche ad emettere i provvedimenti attuativi per l'accesso al patrocinio ed ai contributi, provvede all'individuazione puntuale delle risorse attualmente stanziate per gli interventi di cui alla Legge Regionale n.11/2015, considerando tali anche quelli finanziati attraverso altre leggi di settore, come la Legge Regionale n. 2/2003, ma previsti dalla citata legge 11, e provvede alle necessarie variazioni di bilancio utili alla copertura degli interventi di cui al presente progetto di legge. Per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio. 

Il comma 3 della norma finanziaria, a salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Regione, prevede che l'accesso al patrocinio ed i contributi vengano riconosciuti nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta, comunque entro il limite delle risorse a tale fine stanziate. 

Testo 

Art. 1 
Inserimento degli articoli 10 bis e 10 ter nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" 

Dopo l'art. 10 della legge 24/2003 sono inseriti i seguenti: 

Art. 10 bis 
Accesso al patrocinio per le vittime di reati 

1. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di avere commesso un delitto per eccesso colposo di legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. L'ammissione al patrocinio a spese della Regione è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. 

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie. 

Art. 10 ter 
Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici 

1. La Regione istituisce un Fondo di sostegno economico per erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.". 

Art. 2 
Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi attualmente stanziati e disponibili per la spesa di parte corrente riferibile agli interventi di cui alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) previsti dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 e che vengono quindi a tal fine destinati. 

2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alle necessarie variazioni di bilancio. 

3. L'accesso al patrocinio ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge vengono riconosciuti nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta, comunque entro il limite delle risorse a tal fine stanziate dal bilancio della Regione. 

4. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40, (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'assemblea ha votato a maggioranza per il non passaggio all'esame degli articoli

DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO 1078

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"". A firma del Consigliere: Foti

(Relazione della Commissione, discussione e reiezione)

(Ordine del giorno 1078/1 "Non passaggio all'esame degli articoli" - Presentazione e approvazione)

OGGETTO 1121

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi e per la riduzione dei danni da reati non rientranti in quelli del crimine organizzato". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

(Relazione della Commissione, discussione e reiezione)

(Ordine del giorno 1121/1 "Non passaggio all'esame degli articoli" - Presentazione e approvazione)

 

FOTI, relatore di maggioranza: In realtà la formula di rito è giusta, relatore di maggioranza, se non fosse che il parere espresso dalla maggioranza della Commissione già preannuncia quale fine faccia questo progetto di legge. Purtuttavia, dopo il voto espresso ieri dall'Assemblea sull'emendamento a firma dei colleghi della Lega, ma anche del consigliere Calvano - e cioè dell'istituzione di un fondo per le spese legali di coloro i quali si vedono vittime oggi dell'inefficace controllo da parte di Bankitalia, ma non solo, e cioè degli obbligazionisti e degli azionisti delle note quattro banche popolari, di cui una sicuramente è a voi nota, la Banca Etruria, ma anche Carife doveva essere sufficientemente nota a molti di voi - io penso che diventi più difficile sostenere che la Regione non ha titolo o non ha interesse a prevedere di sostenere le spese per coloro i quali, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati, e dico "accusati", di avere commesso un delitto per eccesso colposo di legittima difesa.

Vorrei far presente sul punto che non si tratta oggi di un argomento non di attualità, perché non c giorno in cui nei nostri territori le case non vengano svaligiate, ma quello che è peggio, i furti ormai sono commessi in presenza persino di coloro i quali abitano le case, molto spesso vittime di violenza e che qualche volta, magari anche per ragioni di stazza fisica,  reagiscono.

Capite che in certe situazioni diventa difficile misurare se siamo nell'ambito della proporzionalità o di un filino oltre la proporzionalità di quanto richiede il codice per discriminare tra legittima difesa o eccesso colposo di legittima difesa.

Purtuttavia si tratta per delle vittime, attenzione, non per dei carnefici, di dover far fronte a quello che la giustizia, sotto un certo profilo indica e richiede, e cioè di dover dimostrare, in una sede giurisdizionale, il loro comportamento e convincere che il loro comportamento è stato proporzionale e non più che proporzionale all'offesa subita.

Penso che sia un atto di civiltà giuridica prevedere soprattutto quella riconoscenza del crimine contro il patrimonio e contro la persona che si sta oggi verificando, non solo in un'area particolare del Paese, ma in tutto il Paese.

Penso sia un atto di civiltà giuridica prevedere che le vittime possano avere il sostegno, per le spese che andranno a sostenere, anche da parte della Regione. Dico ciò a maggior ragione convinto di una questione. Mentre colui il quale compie il reato potrebbe essere persona che ha diritto, addirittura, al patrocinio legale, chi si difende, magari in modo non proporzionato, potrebbe essere persona che non naviga in condizioni economiche floride, ma che non ha i limiti reddituali per poter far fronte e poter richiedere il patrocinio gratuito.

Abbiamo, quindi, una giustizia all'incontrario: lo Stato paga l'avvocato a chi ha commesso un reato, ma dice a chi lo ha subìto di pagarsi l'avvocato per difendersi. Io non so lo dico molto sommessamente se vi rendete conto che l'opinione pubblica non ne può più di questi controsensi. Il discorso non è tanto il fatto che a questo istituto faranno ricorso in massa. Anzi, se devo essere sincero, auspico che nessuno debba ricorrervi, perché vorrebbe dire che non siamo più in presenza di situazioni e di reazioni più che proporzionali all'offesa, sperando che non vi sia più alcuna offesa.

Come legislatori, non possiamo far finta di non fotografare una situazione che si va evolvendo interamente in negativo sotto il profilo della sicurezza dei cittadini. Il Sole 24 Ore ieri ha pubblicato la solita classifica delle città d'Italia dove si sta meglio o dove si sta peggio. Una lettura superficiale porta a guardare soltanto se la posizione è aumentata o diminuita in quella classifica, senza leggere i parametri. Se andate a leggere i parametri, però, le città che più retrocedono sono rappresentate da quei territori in cui si verificano più episodi di criminalità organizzata. Quindi, paradossalmente, il cittadino che abita in quei territori ha anche lo svantaggio di vedersi additato sul territorio nazionale come abitante di una città in cui non recarsi, in quanto all'interno di quella città vi sono molti delinquenti.

Quei cittadini sono accusati di un reato, non sono condannati per quel reato, un reato dovuto solo alle circostanze in cui lo stesso si verifica. Ho sentito teorizzare, in una delle ultime nostre Assemblee legislative, uno strano principio di proporzionalità, ossia quello della situazione a volte emotiva. La situazione emotiva è una componente. Se io sono una persona che pesa quaranta chili, alta 1,40 metri e mi trovo davanti una persona alta 1,90 metri e che pesa centoventi chili, penso che psicologicamente sia intimorito dal fatto di riuscire a strappargli la pistola che ha in mano.

Non si tratta di una banalizzazione di queste situazioni. O si crede che il cittadino perbene debba trovare uno Stato che gli è amico o sempre meno il cittadino sarà amico di questo Stato.

Il secondo articolo può avere un significato minore per alcune province della nostra regione, ma non certo per la città di Bologna. Senza voler entrare nel merito di alcune situazioni, mi ricordo che nella mia gioventù politica il presidente Cossiga diceva: "Bologna l'ho sgombrata io con i carri armati". Vi rendete conto quanto spesso, durante le cosiddette "manifestazioni politiche" (io parlo di sedicenti politiche, in realtà delinquenziali), persone che non hanno alcuna colpa, se non quella di avere un occhio di vetrina su una strada, se la vedono distrutta solo perché qualcuno, protestando e ritenendo che il modo migliore per protestare sia quello di rompere una vetrina, decide di rompere la vetrina di questo o quel negoziante? Mi fermo alla vetrina, ma in genere dietro la vetrina c una persona. Molto spesso si verifica l'incendio del negozio e la fuga del titolare.

Sotto questo profilo che, tra l'altro, come mi insegnano gli avvocati Aimi e Bignami, diventa difficile sostenere in termini di rimborso delle spese assicurative, visto che molto spesso le assicurazioni non coprono questo tipo di eventi uno Stato che non è in grado neppure di difendere la vetrina di un negoziante almeno si faccia carico non dei danni dovuti al fatto di non aver lavorato quel giorno (che pure sono significativi), ma dei danni materiali che gli sono stati prodotti. È così eversiva una proposta di questo tipo o siamo nell'ambito di quel buonsenso che dovrebbe guidare anche solo il legislatore regionale? Non voglio parlare di chi si trova più in alto, considerate le tante card che sono state create. Chi ha avuto la sfortuna di votare la prima card ricorderà che ci si accusò di voler fare le carte di povertà. Poi, stranamente, queste card, alle quali è stato attribuito un nome più alla moda, sono diventate l'unica arma con cui lo Stato vuol far vedere la sua presenza nelle famiglie, nei giovani. Card per tutti. Più card per tutti.

Nello slogan "più card per tutti" del renzismo imperante non è ancora entrato il rimborso delle spese per coloro i quali si trovano danneggiati durante manifestazioni che dovrebbero avere come stella polare quella di essere condotte nel massimo ordine e nella più ferma, ovviamente, protesta da parte dei partecipanti, secondo il tema che scelgono. In realtà, non vi è protesta, ma tanta violenza.

Io non penso che sia eversivo chiedere quello che richiama questa proposta di legge. Penso che sia soltanto una questione di buonsenso. Mi appello all'Assemblea perché, diversamente dalle valutazioni che sono state espresse in Commissione, forse anche per le argomentazioni qui espresse, si possa esprimere un voto favorevole a questa proposta.

 

FOTI: Signor presidente, non è stata consegnata la richiesta relativa al non passaggio all'esame degli articolati. Io ce l'ho sul Consorzio di bonifica, ma non ce l'ho sulla mia proposta. Quindi, vorrei sapere se agli atti c o non c.

Lascio perdere che non abbiate chiesto ai relatori se volevano intervenire per replica. Va bene. D'altronde, dopo la chiusura della discussione generale dovrebbe esserci la possibilità per i relatori di replicare, e non è stato chiesto. Va bene. Ma almeno fate pervenire la richiesta di non passaggio all'esame. È sempre pervenuta.

Non metto in dubbio che il consigliere Mumolo l'abbia presentata, però noi non l'abbiamo.

 

FOTI: Questa non è una prosecuzione di seduta, presidente Soncini. Questa è una seduta ex novo, e comunque è un argomento non è stato iniziato la scorsa volta. È chiaro? La scorsa volta questo argomento non è incominciato. Non siamo in sede di prosecuzione.

È il malvezzo di questa Assemblea, dove si presenta di tutto e di più indipendentemente dall'argomento trattato. Ma questa è una seduta e tutti gli atti vanno ripresentati ugualmente; diversamente, potremmo trovarci che, fra tre mesi, qualcuno dica che aveva presentato un emendamento al bilancio su una proposta che non c'era.

Io prendo atto che, nella scorsa seduta, il consigliere Mumolo ha presentato questa proposta ex articolo 92. Tuttavia, dato che la seduta è iniziata oggi, la presentazione deve essere reiterata; diversamente, si votano i due articoli.

Non si può tener buono tre mesi fa ciò che c'era in una seduta diversa. È un problema di forma e di sostanza. 



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TommasoFoti
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