Camera

Odg al DDL per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue - Tutelare la figura professionale del mediatore

Data: 21/12/2021
Numero: 9/2670-B/5 / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: -

Disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2670-B)

La Camera, 

premesso che: 

il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per gli anni 2019 e 2020; il comma 2 dell'articolo 4, oggetto di emendamento, inserito in corso di esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa al regime di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, per l'esercizio della professione di mediatore; 

l'attuale disciplina relativa al regime di incompatibilità è frutto dell'entrata in vigore della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) che all'articolo 2 detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, proprio per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175 nella quale si contestava all'Italia di prevedere una normativa volta a limitare in modo sproporzionato le attività che il mediatore può svolgere; 

in particolare a seguito della modifica del 2019, il vigente articolo 5 circoscrive le ipotesi di incompatibilità all'esercizio di attività imprenditoriali di produzioni, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; all'esercizio di attività in qualità di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; 

a qualunque situazione di conflitto di interessi. rispetto alla previsione vigente, il disegno di legge europea in esame introduce una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari. Ciò comporterà per gli agenti, segnatamente per gli agenti immobiliari, l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio; 

ciò danneggerà gravemente la categoria degli agenti immobiliari atteso che viene introdotta una incompatibilità non prevista in altri paesi d'Europa, e, circostanza ancora più grave, l'approvazione definitiva di questa previsione potrebbe condurre la nostra Nazione verso una nuova e, quasi certa, procedura di infrazione, essendo in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, e con la stessa ratio della legge europea del 2018 che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi, 

impegna il Governo 

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, un correttivo volto a evitare l'ipotesi di incompatibilità introdotta dall'articolo 4, comma 2, di cui in premessa, al fine di non danneggiare una categoria di lavoratori già fortemente colpita dalle crisi di mercato periodiche, anche dovute all'emergenza epidemiologica, e al fine, altresì, di evitare una ulteriore, nuova, procedura di infrazione per il nostro Paese. 

Ordine del giorno sottoscritto dai parlamentari: Foti, Lollobrigida, Mantovani, Cirielli, Osnato, Donzelli.

Nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 21 dicembre 2021 il testo è stato modificato così come di seguito

La Camera, premesso che: il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per gli anni 2019 e 2020; 

il comma 2 dell'articolo 4, oggetto di emendamento, inserito in corso di esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa al regime di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, per l'esercizio della professione di mediatore; 

l'attuale disciplina relativa al regime di incompatibilità è frutto dell'entrata in vigore della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) che all'articolo 2 detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, proprio per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175 nella quale si contestava all'Italia di prevedere una normativa volta a limitare in modo sproporzionato le attività che il mediatore può svolgere; 

in particolare a seguito della modifica del 2019, il vigente articolo 5 circoscrive le ipotesi di incompatibilità all'esercizio di attività imprenditoriali di produzioni, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; all'esercizio di attività in qualità di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; 

all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; a qualunque situazione di conflitto di interessi. rispetto alla previsione vigente, il disegno di legge europea in esame introduce una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari. Ciò comporterà per gli agenti, segnatamente per gli agenti immobiliari, l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio; 

ciò danneggerà gravemente la categoria degli agenti immobiliari atteso che viene introdotta una incompatibilità non prevista in altri paesi d'Europa, e, circostanza ancora più grave, l'approvazione definitiva di questa previsione potrebbe condurre la nostra Nazione verso una nuova e, quasi certa, procedura di infrazione, essendo in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, e con la stessa ratio della legge europea del 2018 che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi, 

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, un correttivo volto a evitare l'ipotesi di incompatibilità introdotta dall'articolo 4, comma 2, di cui in premessa, al fine di non danneggiare una categoria di lavoratori già fortemente colpita dalle crisi di mercato periodiche, anche dovute all'emergenza epidemiologica, e al fine, altresì, di evitare una ulteriore, nuova, procedura di infrazione per il nostro Paese.

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