Camera

Determinazione del costo di costruzione, palese smentita del Governo alla Regione Emilia-Romagna; Bonaccini e i suoi sodali si attengano alla legge dello Stato

Data: 10/12/2018
Numero: 4-01832 / Interrogazione a risposta scritta
Soggetto: MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Data Risposta: 04/04/2019

Per sapere – premesso che: 

giusta la denuncia della Confedilizia e dalla proprietà fondiaria di Piacenza, la determinazione del costo di costruzione ancorata ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare che intende imporre la regione Emilia-Romagna si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale vigente; 

rispondendo all'interrogazione n. 6973/ 2018, l'assessore regionale alla programmazione territoriale dell'Emilia-Romagna, ha testualmente sostenuto che « ...l'attuale articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che riprende l'impianto della legge n. 10 del 1977, prevede che il costo di costruzione per i nuovi edifici sia determinato dalla Regione "con riferimento" ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata determinati, sempre dalla Regione, ai sensi dall'articolo 4 della legge n. 457 del 1978 e che il contributo dovuto sia fissato dalla regione stessa in una percentuale dal 5 al 20 per cento di tale costo. È evidente l'inattualità di detto parametro e la sua assoluta inidoneità a rispondere alle finalità del contributo di costruzione appena ricordata, appartenendo ad un sistema di programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica abbandonato oramai da numerosi anni... »; 

nel corso dell'udienza conoscitiva (1° ottobre 2018) avviata al riguardo dalla commissione consiliare III della regione Emilia- Romagna, il direttore della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, testualmente affermava « cercherò.....di percorrere gli aspetti più innovativi di questa delibera, dopo vent'anni che in Emilia Romagna non vengono aggiornati i contributi sia degli oneri di urbanizzazione che dei costi di costruzione a livello regionale... » ed ancora: « Questo adeguamento è stato molto sollecitato anche dalla Corte dei conti regionale che più volte ci aveva richiamato dal punto di vista operativo nella richiesta proprio di aggiornare gli adeguamenti inflattivi le delibere precedenti del '98.. ». In vero, come emerge dagli atti (risposta dello stesso dirigente alla richiesta 513/2018/ 2018), non risultano « comunicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna da parte della Corte dei conti in ordine all'adeguamento della disciplina del contributo di costruzione »; 

rispondendo all'interrogazione n. 4- 00859, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo avere precisato che « ...Le modalità di determinazione dei costi sia dell'edilizia agevolata sia dell'edilizia sovvenzionata sono stati fissati dal decreto ministeriale 5 agosto 1994... » aggiungeva « In particolare, ai sensi dell'articolo 9 del suddetto decreto, l'aggiornamento dei costi definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, può essere effettuato annualmente sulla base della variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale, nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo » La risposta così concludeva: « Pertanto, ai sensi del decreto ministeriale citato questo Ministero, acquisita la variazione percentuale comunicata dall'ISTAT, informa dell'intervenuta variazione annuale gli assessori regionali per l'edilizia residenziale pubblica delle regioni e delle province autonome » –: 

alla luce di quanto sopra esposto — essendo evidente all'interrogante sia la palese smentita da parte del Governo delle tesi sostenute dalla regione Emilia-Romagna, sia l'inopportuno richiamo da parte di quest'ultima a quello che appare all'interrogante un inesistente intervento sulla materia da parte della Corte dei conti regionale — se non ritengano doveroso adottare le iniziative di competenza per ribadire, se del caso del caso anche attraverso apposita circolare, la piena efficacia del decreto ministeriale 5 agosto 1994 e la conseguente necessità di rispettarne i contenuti che non possono di certo essere disattesi, tenuto conto che, in materia edilizia, compreso l'ambito che qui interessa, alle regioni compete la disciplina di dettaglio che, tuttavia, deve uniformarsi ai princìpi fondamentali di competenza statale.

On. Tommaso Foti

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Il decreto ministeriale 5 agosto 1994 recante Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 1994, come già evidenziato nella citata nota di riscontro relativa alla precedente interrogazione n. 4-00859, afferisce alla sola edilizia residenziale sovvenzionata e/o agevolata, ovvero a quella tipologia di edilizia attuata con un contributo totale o parziale di fondi pubblici. Per contro, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – di cui è cenno nel testo dell'atto parlamentare in esame – disciplina l'attività edilizia prevalentemente privata, ossia quella tipologia di edilizia sottoposta ad autorizzazione (previo rilascio di idoneo titolo abilitativo) a fronte del pagamento di un contributo (onere concessorio) ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli. Con riguardo a quest'ultima, è bene precisare che i principi generali attinenti alle modalità di calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalle regioni con propri provvedimenti normativi, sulla scorta dei quali, conseguentemente, gli enti locali adottano le rispettive determinazioni. In tal senso, alcuna iniziativa di competenza si ritiene di dover attuare. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl