Camera

Perdite di esercizio e disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale; fornire una interpretazione univoca della norma

Data: 04/08/2021
Numero: 5-06576 / Interrogazione a risposta in commissione
Soggetto: MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Data Risposta: -

Per sapere – premesso che: 

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata disposta, con l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), una sospensione « facoltativa » delle previsioni del codice civile con riferimento alle perdite di esercizio « ... emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 ... »; 

detto intervento legislativo, rubricato come « Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale », risulta ancor oggi di controversa interpretazione in merito alle perdite cui fare riferimento; 

coesistono infatti al riguardo due interpretazioni differenti: 

a) una cosiddetta « estensiva », volta ad includere nella suddetta sospensione anche le perdite di esercizi precedenti al 2020 e riportate nel bilancio relativo a tale annualità. Detta interpretazione condivisa, in particolare, dal Consiglio notarile di Milano (massime n. 191 e n. 196), dal Consiglio nazionale del notariato (studio n. 88- 2021), da Assonime, e dal Tribunale di Venezia (ordinanza del 25 maggio 2021) – si fonda sulla convinzione che l'intento del legislatore fosse quello di considerare non solo le esigenze delle imprese che si sono trovate a fronteggiare perdite imprevedibili a causa della situazione pandemica, ma anche di quelle alle prese con le difficoltà nel reperimento di capitali per coprire perdite pregresse per le medesime motivazioni straordinarie;

b) una cosiddetta « restrittiva », volta ad includere nella suddetta sospensione solo le perdite relative all'anno 2020 e non quelle riportate da anni precedenti. In tal senso, si sono espressi il Ministero dello sviluppo economico (circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021) e il Tribunale di Catania (provvedimento del 28 maggio 2020); 

alla luce di quanto sopra evidenziato, appare inevitabile l'assunzione di idonee iniziative volte a chiarire il contenute della norma che qui interessa, evitando il radicarsi di uno sterile e controproducente contenzioso –: 

se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative di competenza, anche normative, al riguardo, così che risultino chiaramente indicate le perdite che rientrano nella sospensione di cui in premessa, garantendo un'interpretazione univoca del dettato normativo in ossequio al fondamentale principio di « certezza del diritto ».

Interrogazione sottoscritta dai parlamentari: Foti, Osnato e Bignami. 

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Rassegna Stampa

TommasoFoti
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